Negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non prevede alcun principio di corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara.Lo ha affermato il l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28/08/2014,n.27 e ribadito le Sezioni Unite del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza 1 ottobre 2018, n.1250 che ha accolto il ricorso presentato contro l’esclusione da una gara di un raggruppamento temporaneo d’imprese per aver partecipato senza che la mandante dichiarasse il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.Avverso detta esclusione la ricorrente ha lamentato che la mandataria della RTI possedesse il requisito di capacità tecnica e professionale indicato nella sua interezza e che la mandante, in sede di partecipazione, avesse dichiarato quanto segue: “rimanda a quanto dichiarato dalla capogruppo mandataria”. Inoltre, la ricorrente ha evidenziato come la lex di gara, nel richiedere il possesso del requisito di capacità tecnica di esperienza triennale nel settore, non ha previsto alcuna soglia minima per ciascun componente del raggruppamento il quale, pertanto, ben può partecipare alla gara pur essendo sprovvisto.La ricorrente ha anche aggiunto che non vi è alcuna previsione normativa che imponga – quantomeno per gli appalti di servizi – la corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione delle prestazioni, essendo onere della stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, specificare quali requisiti di natura tecnica o economica debba essere posseduti dalle singole imprese del raggruppamento e in quale misura. In assenza di espressa previsione di requisiti minimi in capo ai mandanti, pertanto, ben può il solo mandatario indicare il possesso del 100% dei requisiti prescritti.I giudici di primo grado hanno confermato che l’art. 48, comma 4 del Codice dei contratti, in riferimento alle procedure di gara per l’affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di operatori economici, si limita a prescrivere che l’offerta debba contenere l’indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. Nessuna prescrizione specifica viene dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all’appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo.Anche l’art. 83, comma 8 del Codice (ricalcando il contenuto del previgente art. 275 del d.P.R. n. 207/2010) si limita ad imporre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, ma definisce come “eventuali” le misure in cui gli stessi requisiti debbano essere posseduti sia singoli partecipanti, rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante.Il TAR ha anche ricordato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2014 che ha sancito il venir meno non solo dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, ma anche di quello tra quote di esecuzione e requisiti idoneativi, affermando espressamente che: “…negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara“.Nel sancire il venir meno del predetto obbligo, la Plenaria n. 27/2014 ha precisato che, comunque, “…ciascuna impresa raggruppata va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara”.Ciò premesso, il TAR ha affermato che:
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