Raggruppamento temporaneo professionisti: quali figure sono richieste?

Raggruppamento temporaneo professionisti: quali figure sono richieste?

Qualora dei progettisti si impegnino a costituire un Raggruppamento Temporaneo per l’affidamento di un appalto integrato, essi devono rispettare quanto previsto dall’art. 4 del D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263.

Raggruppamento temporaneo professionisti: quali figure sono richieste?

Lo conferma il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il parere n.1388 del 27 giugno 2022, inerente il quesito presentato da una Stazione Appaltante nell’ambito di un appalto integrato. Nella fattispecie, l’impresa di costruzioni ha indicato dei progettisti che hanno deciso di impegnarsi a costituire un RTP. Non trattandosi di concorrenti ma semplicemente di soggetti indicati, il loro raggruppamento temporaneo può non prevedere un giovane professionista?

Il Ministero delle Infrastrutture ha quindi richiamato quindi l’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 che recita così: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”.

In sintesi, la disposizione:

  • definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
  • individua i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee;
  • stabilisce che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista.

Di conseguenza, pur non essendo concorrenti, nel caso in cui i progettisti decidano di costituire un RTP sussiste l’obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista ai sensi dell’indicato art. 4, comma 1, del DM n. 263/2016.

 

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