Con il Codice Appalti del 2016, l’articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici ha previsto che sia l’ANAC a curare la gestione del sistema di rating di impresa.In particolare i seguenti sono i compiti assegnati dal codice all’ANAC : a) definire i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa e relative premialità; b) stabilire i criteri di valutazione dei requisiti reputazionali; c) individuare le modalità di rilascio della relativa certificazione. 11 Il codice dei contratti pubblici assegna anche ad ANAC il compito di istituire un sistema di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte degli affidatari, degli subappaltatori e dei subfornitori.In attuazione a tale normativa, nel sistema previsto dall’Anac vengono valutate le vicende relative all’esecuzione degli appalti, per esempio il rispetto della tempistica. Inoltre vengono penalizzate le liti temerarie o le mancate denunce per estorsione e corruzione.Il rating di impresa non va confuso con il rating di legalità.Quest’ultimo è un istituto di applicazione generale, e quindi non limitato alla normativa appalti, volto a premiare e promuovere i principi di comportamento etico in ambito aziendale.Il rating di legalità, introdotto dal D.L. n. 1/2012, si traduce in una valutazione indicativa del rispetto della legalità e dal grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business.L’ordinamento giuridico riconosce dei vantaggi alle imprese che richiedano ed ottengano il rating, soprattutto in sede di concessione di finanziamenti pubblici ed agevolazioni per l’accesso al credito bancario.Al contrario, il rating di impresa, introdotto per la prima volta con il D.Lgs 50/ 2016, è finalizzato a valutare, promuovere e valorizzare la performance contrattuale degli operatori economici e la correttezza in fase di esecuzione, prevenendo così il rischio di cattiva esecuzione, con l’effetto di un tendenziale innalzamento della qualità e dell’efficienza del mercato dei contratti pubblici.Il rating di impresa è richiesto su base volontaria da parte dei singoli operatori economici e può essere utilizzato per le seguenti finalità:
a) qualificazione in gara per i servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
b) determinazione dell’incremento convenzionale premiante ai fini dell’attestazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
c) calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 13 del codice dei contratti pubblici;
d) riduzione della garanzia per la partecipazione alla procedura e della garanzia definitiva, ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1 del codice dei contratti pubblici.
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