Il comma unico dell’articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati di “Subappalto illecito” da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto.L’art. 21 L.646/1982 coordinato con le modifiche del DL 113/2018, punisce adesso con pene più elevate chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, nonché il subappaltatore e l’affidatario del cottimo nelle stesse circostanze.In materia di subappalti illeciti, l’articolo 25 del D.L 113/2018 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto.Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma 1 dell’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La disposizione, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente (primo periodo del comma 1 dell’articolo 21).L’articolo prevedeva inoltre l’applicazione della pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo (secondo periodo del comma 1 dell’articolo 21).Il comma unico dell’articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto. In proposito è opportuno rilevare che la trasformazione in delitto – in mancanza di una espressa previsione – comporta l’esclusione della punibilità delle ipotesi colpose.Si tratta di una conseguenza di non poco conto soprattutto per gli effetti inter-temporali della trasformazione: in altri termini in sede applicativa si dovrà chiarire se i fatti colposi commessi ante decreto-legge restino punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale oppure la restrizione dell’area della rilevanza penale alle sole ipotesi dolose, conseguente alla trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, si riverberi anche ai fatti antecedenti alla modifica normativa.Con riguardo alle ipotesi colpose si segnala Corte d’appello di Milano, Sentenza 18 febbraio 2005, con la quale il giudice meneghino ha ritenuto integrato il reato a titolo di colpa, in quanto il subappaltatore, nel dare inizio ai lavori, avrebbe comunque dovuto accertarsi di essere stato regolarmente autorizzato dall’autorità competente o comunque, nel caso dell’invocata autorizzazione, perfezionatasi con il c.d. “silenzio assenso”, accertarsi che la procedura posta in essere dalla stazione appaltante fosse corretta; l’omissione di qualsivoglia controllo da parte del predetto imputato integrerebbe quella colpa idonea a configurare il reato
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