Referenze bancarie – Soccorso istruttorio – Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara – Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento – Necessario che l’impresa risulti attiva

Sebbene, in giurisprudenza siano rappresentate tesi diverse con riferimento a casi analoghi il Collegio ha ritenuto ritiene che in questo specifico caso, il soccorso istruttorio non fosse praticabile.Occorre considerare che l’art. 83 co. 9 cod. appalti, consente il soccorso istruttorio in relazione alle «carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» con particolare riferimento ai casi «di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica».Coerentemente, si prevede che la stazione appaltante possa assegnare «al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie».L’istituto del soccorso istruttorio, quindi, pur avendo visto un notevole ampliamento della propria portata applicativa rispetto alle prime formulazioni, resta limitato agli elementi “formali” della domanda. La mancanza o l’imprecisione di una dichiarazione in merito ai propri requisiti può, quindi, essere sanata purché il requisito oggetto della dichiarazione sia esistente al momento della scadenza dei termini per presentare la domanda.In ogni caso, poi, non possono essere sanate irregolarità dell’offerta tecnica ed economica.Orbene, le referenze bancarie consistono nella dichiarazione dell’istituto bancario in merito alla «qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso» Nel caso che ci occupa, lo stesso RTI dichiara che le società ausiliate erano di nuova costituzione e che, pertanto, hanno dovuto intraprendere nuovi rapporti bancari, oltre a quelli esistenti. Ciò non solo spiega la necessità di ricorrere all’avvalimento delle referenze della mandataria, ma dimostra che le condizioni per il rilascio delle ulteriori attestazioni bancarie siano maturate successivamente al termine per la presentazione delle domande. Le ulteriori referenze bancarie sono, infatti, tutte ampiamente successive alla scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande. Ragionare diversamente porterebbe a consentire la sanatoria, in sede di soccorso istruttorio, non tanto delle mere dichiarazioni dei requisiti quanto dell’insussistenza dei requisiti stessi, consentendone una maturazione postuma rispetto al termine di partecipazione con conseguente inammissibile alterazione della par condicio dei partecipanti. Deve, quindi, escludersi che l’utilizzabilità del soccorso istruttorio potesse valere a sanare l’originaria mancanza delle referenze bancarie.. E’ opportuno effettuare, sul piano della ricostruzione normativa, una breve disamina circa la necessità che le imprese partecipanti alla gara siano iscritte nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella dedotta nella gara.Va, innanzitutto, precisato che la coerenza dell’attività indicata nel registro nelle imprese con quella dell’appalto è regolata dall’art. 83 c.p.a. e in particolare dal co. 1 lett. a) e dal co. 3 («co. 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; (…) co. 3 Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali»).In giurisprudenza, è costante l’affermazione che una simile previsione (e l’analoga del precedente codice) serva a dimostrare che le aziende che intendono partecipare alla gara siano dotata di un’esperienza specifica nel settore di attività, non bastando a tal fine né l’indicazione dell’oggetto sociale – che potrebbe essere rimasto solo a livello “potenziale” senza essersi tradotto nel concreto svolgimento dell’attività- né l’indicazione di un’attività meramente secondaria nella stessa visura camerale (v., tra le altre,Cons. Stato,IV, 2 dicembre 2013,n.5729; T.A.R. Sardegna, Sent. n. 415 del 09/03/2015) T.A.R. Napoli, sez. III, 01/12/2016, n. 5550; Consiglio di Stato, sez. VI, 20/04/2009, n. 2380).
Se l’iscrizione al registro delle imprese serve, quindi, a dimostrare il concreto svolgimento dell’attività richiesta dall’appalto, è evidente che l’impresa debba risultare “attiva”, poiché, in caso contrario, non vi potrebbe essere la maturazione di alcuna esperienza.Inoltre, sempre nella stessa ottica, l’iscrizione nel registro dell’imprese per le attività dedotte nell’appalto deve riferirsi a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento in rapporto all’attività che essa intende svolgere nell’ambito dell’appalto.

 

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