Sono legittime le clausole della lex specialis che prevedano, nel caso di una procedura di affidamento, dei requisiti di capacità tecnica più rigorosi rispetto a quelli stabiliti per legge, qualora essi comunque non siano sproporzionati e siano coerenti con la tipologia di servizio richiesto.
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10020/2022, ha dato ragione a una stazione appaltante, ribaltando quanto aveva stabilito il TAR in primo grado.
La questione attiene una procedura negoziata per l’affidamento di un “progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e prove/indagini strutturali e geognostiche”, in relazione a un intervento di adeguamento sismico di un edificio scolastico.
La stazione appaltante aveva escluso uno dei partecipanti, che aveva impugnato non solo il provvedimento di esclusione, ma anche la lettera di invito nella parte in cui, in tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, prescriveva che i servizi resi in favore di committenti privati sarebbero stati valutati solo se l’opera progettata fosse stata realizzata in concreto, mentre le opere presentate dal ricorrente erano in corso di esecuzione e comunque non ancora realizzate.
Il TAR aveva dato ragione al professionista escluso, precisando che «se la disposizione di legge richiede la prova dell’avvenuta esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, deve allora aversi riguardo soltanto all’ultimazione delle prestazioni demandate al professionista, la cui attività […] non consiste nella realizzazione dell’opera pubblica, ma, per l’appunto, nella progettazione ovvero nella direzione dei lavori».
Da qui la declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione, con obbligo della stazione appaltante di rinnovare la valutazione dei requisiti del raggruppamento ai fini del raggiungimento dell’importo per ciascuna categoria di qualificazione e l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di un altro RTP.
La Stazione Appaltante ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, specificando che è possibile richiedere requisiti più severi di quelli previsti in via generale dagli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) per la comprova dell’attività progettuale svolta per committenti privati, precisando altresì che il servizio si è concluso con l’esecuzione integrale del disciplinare di incarico e, da ultimo, è intervenuta anche l’approvazione della progettazione esecutiva.
Sebbene Palazzo Spada abbia riconosciuto una corretta ricostruzione del quadro normativo da parte del TAR, per cui nel Codice dei Contratti non si pretende anche la prova della esecuzione dell’opera realizzata, come era invece previsto dall’art. 263, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abrogato dallo stesso d.lgs. n. 50 del 2016, allo stesso tempo si evince che, in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, la stazione appaltante mira ad accertare l’idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, anche guardando ad un arco temporale più esteso dei tre anni, e dunque valorizzando il criterio dell’esperienza.
Spiega il Collegio che la capacità tecnico-professionale si manifesta attraverso precedenti esperienze, che dimostrano come l’operatore economico sia in condizioni di eseguire le prestazioni professionali richieste per l’esecuzione del contratto: è quindi giustificabile, in conformità a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la possibilità di fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, quale quello che richiede, a comprova del servizio di ingegneria reso, che, in caso di committenti privati, l’opera progettata sia stata in concreto realizzata, come pure, in relazione alla committenza pubblica, che i progetti siano stati approvati o comunque sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge; si tratta in entrambi i casi di requisiti volti a consolidare il requisito esperienziale necessario per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
Questi requisiti di capacità tecnica e professionale più rigorosi non devono naturalmente diventare abnormi rispetto alle regole proprie del settore, in ossequio al principio di proporzionalità nell’azione amministrativa.
In questo caso, trattandosi di un intervento di adeguamento sismico di un istituto scolastico, non è irragionevole, e dunque non rispettosa del principio di proporzionalità, la valutazione discrezionale della SA volta a richiedere che i servizi di progettazione resi in favore di committenti privati siano valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata.
L’appello è stato quindi accolto, confermando l’esclusione del professionista per mancanza dei requisiti tecnici e operativi e l’aggiudicazione in favore del RTP controinteressato.
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