Requisiti tecnici sproporzionati: per ANAC la gara è da annullare

Requisiti tecnici sproporzionati: per ANAC la gara è da annullare

Fatturato specifico nel triennio e non su dieci anni, clausole territoriali, richiesta di certificazioni a pena di esclusione: sono tante le illegittimità riscontrate da ANAC in un bando di gara indetto per l’affidamento quinquennale di un servizio del valore totale di 80 milioni, così gravi da portare l’Autorità a invitare la SA ad annullare l’intera procedura e a rivedere nel complesso l’intera lex specialis.

Lex specialis con requisti sproporzionati: gara da rifare

Una vicenda che è al centro della Delibera del 23 luglio 2025,n. 284, e che nasce da due segnalazioni pervenute da operatori economici, una delle quali lamentava l’illegittimità dell’obbligo di dimostrare la disponibilità di mezzi e attrezzature già in fase di gara, pena l’esclusione. A queste segnalazioni è seguita un’istruttoria approfondita condotta in contraddittorio con la stazione appaltante.

Ne sono emerse una pluralità di violazioni, tali da giustificare l’adozione di un parere motivato ai sensi dell’art. 220, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, con richiesta formale di annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare, atti conseguenziali).

Le violazioni riscontrate

La base normativa di riferimento è costituita, in particolare, dal combinato degli artt. 10 e 100 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sulla tassatività delle cause di esclusione e sulla proporzionalità dei requisiti speciali di partecipazione, vietando l’introduzione di condizioni ulteriori non previste dalla legge.

Requisito del fatturato specifico

In particolare, il diciplinare violava l’art. 100, comma 11 d.lgs. 36/2023, imponendo ai concorrenti la dimostrazione, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, di un fatturato specifico minimo di oltre 11 milioni di euro, come requisito di capacità economico-finanziaria.

L’ANAC ha chiarito che:

  • il fatturato specifico è un requisito tecnico-professionale, non economico-finanziario;
  • deve essere comprovato sulla base di contratti analoghi eseguiti nell’ultimo decennio, e non riferito rigidamente a tre anni fissi;
  • la modalità di comprova prevista (bilanci e dichiarazioni IVA) non consente di valutare la pertinenza rispetto all’oggetto del contratto.

La previsione risulta dunque doppiamente illegittima: sia per errata qualificazione del requisito, sia per limitazione temporale contraria alla legge.

Clausola territoriale

Altra clausola illegittima era quella che imponeva, a pena di esclusione, la disponibilità di un cantiere ubicato nel territorio comunale, già in fase di gara, per l’intera durata del servizio.

Secondo l’ANAC:

  • la clausola non è giustificata da alcuna disposizione normativa primaria;
  • simili elementi possono semmai essere valorizzati come criteri premiali, ai sensi dell’art. 108, comma 7, non come condizioni di ammissione;
  • l’effetto è quello di limitare indebitamente la concorrenza, violando il principio del favor partecipationis.

Inoltre, la formulazione stessa della lex specialis è apparsa contraddittoria: se da un lato si richiedeva l’impegno ad acquisire il deposito, dall’altro si imponeva di allegare il contratto già registrato in sede di gara.

Disponibilità dei mezzi e attrezzature tecniche già in gara

Il disciplinare subordinava la partecipazione alla dimostrazione di disponibilità immediata dei mezzi tecnici per l’intero servizio, senza possibilità di acquisirli successivamente all’aggiudicazione.

Per ANAC una simile previsione violerebbe il principio di proporzionalità e delle previsioni dell’art. 100, comma 12, in quanto:

  • costituisce un aggravio irragionevole per gli operatori economici;
  • la dotazione strumentale può essere fornita dopo l’aggiudicazione, prima dell’avvio del servizio;
  • la richiesta anticipata non incide sull’affidabilità del concorrente, ma limita la partecipazione e comporta oneri inutili.

La clausola è dunque sproporzionata e incompatibile con i principi del nuovo Codice.

Certificazioni ISO come requisiti a pena di esclusione

Sempre in violazione dell’art. 100, comma 12, il disciplinare richiedeva il possesso, già in gara, delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, rilasciate da organismi accreditati, come requisiti di partecipazione a pena di esclusione.

L’ANAC ha ritenuto che:

  • le certificazioni possono semmai essere considerate elementi valutabili in sede esecutiva o come criteri premiali;
  • la loro previsione come condizioni rigide di ammissione non trova fondamento normativo;
  • la clausola esclude irragionevolmente operatori qualificati privi, al momento, di tali attestazioni, senza beneficio effettivo per l’interesse pubblico.

Le determinazioni dell’Autorità

Alla luce delle numerose criticità, l’ANAC ha quindi qualificato la gara come gravemente viziata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. i) del Regolamento n. 268/2023.

L’Autorità ha quindi richiesto l’annullamento integrale della procedura, con formale assegnazione di un termine di 30 giorni alla stazione appaltante per conformarsi, con l’avvertimento che, in caso di inerzia, potrà impugnare gli atti dinanzi al giudice amministrativo.

 

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