Fatturato specifico nel triennio e non su dieci anni, clausole territoriali, richiesta di certificazioni a pena di esclusione: sono tante le illegittimità riscontrate da ANAC in un bando di gara indetto per l’affidamento quinquennale di un servizio del valore totale di 80 milioni, così gravi da portare l’Autorità a invitare la SA ad annullare l’intera procedura e a rivedere nel complesso l’intera lex specialis.
Una vicenda che è al centro della Delibera del 23 luglio 2025,n. 284, e che nasce da due segnalazioni pervenute da operatori economici, una delle quali lamentava l’illegittimità dell’obbligo di dimostrare la disponibilità di mezzi e attrezzature già in fase di gara, pena l’esclusione. A queste segnalazioni è seguita un’istruttoria approfondita condotta in contraddittorio con la stazione appaltante.
Ne sono emerse una pluralità di violazioni, tali da giustificare l’adozione di un parere motivato ai sensi dell’art. 220, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, con richiesta formale di annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare, atti conseguenziali).
La base normativa di riferimento è costituita, in particolare, dal combinato degli artt. 10 e 100 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sulla tassatività delle cause di esclusione e sulla proporzionalità dei requisiti speciali di partecipazione, vietando l’introduzione di condizioni ulteriori non previste dalla legge.
In particolare, il diciplinare violava l’art. 100, comma 11 d.lgs. 36/2023, imponendo ai concorrenti la dimostrazione, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, di un fatturato specifico minimo di oltre 11 milioni di euro, come requisito di capacità economico-finanziaria.
L’ANAC ha chiarito che:
La previsione risulta dunque doppiamente illegittima: sia per errata qualificazione del requisito, sia per limitazione temporale contraria alla legge.
Altra clausola illegittima era quella che imponeva, a pena di esclusione, la disponibilità di un cantiere ubicato nel territorio comunale, già in fase di gara, per l’intera durata del servizio.
Secondo l’ANAC:
Inoltre, la formulazione stessa della lex specialis è apparsa contraddittoria: se da un lato si richiedeva l’impegno ad acquisire il deposito, dall’altro si imponeva di allegare il contratto già registrato in sede di gara.
Il disciplinare subordinava la partecipazione alla dimostrazione di disponibilità immediata dei mezzi tecnici per l’intero servizio, senza possibilità di acquisirli successivamente all’aggiudicazione.
Per ANAC una simile previsione violerebbe il principio di proporzionalità e delle previsioni dell’art. 100, comma 12, in quanto:
La clausola è dunque sproporzionata e incompatibile con i principi del nuovo Codice.
Sempre in violazione dell’art. 100, comma 12, il disciplinare richiedeva il possesso, già in gara, delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, rilasciate da organismi accreditati, come requisiti di partecipazione a pena di esclusione.
L’ANAC ha ritenuto che:
Alla luce delle numerose criticità, l’ANAC ha quindi qualificato la gara come gravemente viziata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. i) del Regolamento n. 268/2023.
L’Autorità ha quindi richiesto l’annullamento integrale della procedura, con formale assegnazione di un termine di 30 giorni alla stazione appaltante per conformarsi, con l’avvertimento che, in caso di inerzia, potrà impugnare gli atti dinanzi al giudice amministrativo.
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