Chi è il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e quali funzioni svolge nel ciclo di vita degli appalti pubblici? Come cambia questa figura con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)? Quali sono i requisiti professionali e le responsabilità connesse all’incarico?
Le risposte, come sempre, le fornisce la normativa e, in questo caso, l’art. 15 e l’Allegato I.2 del Codice dei contratti che disciplina la figura del RUP e il suo ruolo nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e quali sono gli aspetti più rilevanti per stazioni appaltanti, enti concedenti e professionisti coinvolti.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che ogni intervento pubblico soggetto alle norme del Codice debba avere un Responsabile Unico di Progetto sin dal primo atto di avvio della procedura.
La nomina del RUP spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, che devono selezionarlo tra i propri dipendenti (anche a tempo determinato), preferibilmente all’interno dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa.
In caso di carenza di personale con i requisiti richiesti, il RUP può essere individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre per i soggetti privati che operano nell’ambito del Codice, la scelta avviene secondo i propri ordinamenti interni.
Il RUP ha la responsabilità di coordinare e garantire il completamento dell’intervento pubblico nei tempi previsti, supervisionando tutte le attività che non siano espressamente attribuite ad altri organi o soggetti.
Secondo l’allegato I.2 del Codice, le sue funzioni principali riguardano:
Entrando nel dettaglio, l’allegato I.2 suddivide i compiti del RUP:
Il principio di unicità del RUP è ribadito dal Codice, ma viene introdotta la possibilità di articolare le responsabilità individuando responsabili di fase distinti per:
In questo caso, il RUP mantiene una funzione di supervisione, indirizzo e coordinamento, mentre le responsabilità sono ripartite tra i soggetti incaricati delle singole fasi.
Il Codice introduce requisiti più stringenti per il RUP, che deve possedere competenze adeguate in relazione alla complessità dell’appalto e all’importo del contratto.
Per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve:
In alternativa, può essere individuato un tecnico senza abilitazione, purché abbia almeno 5 anni di esperienza nel settore.
Per servizi e forniture, il requisito dell’abilitazione non è richiesto, ma il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. In questi casi il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici,…) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.
Nei casi di appalti complessi, il RUP deve possedere una laurea magistrale e una certificazione in Project Management.
Le stazioni appaltanti possono istituire strutture di supporto per il RUP nei casi di appalti particolarmente complessi, utilizzando risorse fino all’1% dell’importo a base di gara per l’affidamento diretto di incarichi di assistenza tecnica.
Il RUP può delegare mere operazioni esecutive, ma non le attività di verifica e valutazione.
La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990.
Il nuovo Codice introduce divieti e incompatibilità per evitare conflitti di interesse. In particolare:
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