Nessuna deroga al principio di responsabilità solidale negli appalti sottoscritti successivamente al 17 marzo 2017 anche in presenza di contratti collettivi in corso di validità che prevedono la deroga del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore.Lo ha chiarito la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro con l’interpello n.5 del 13 settembre 2018 recante “Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, con riguardo all’istituzione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti di servizi, individuate all’interno di forme di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni“, con il quale ha risposto all’istanza presentata da UGL Terziario al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49.In particolare, l’art. 2 del D.L. n. 25/2017 (entrato in vigore il 17 marzo 2017) ha soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2, del citato D.Lgs. n. 276/2003 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione aveva individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.L’UGL Terziario ha chiesto quale sia la portata applicativa dell’abrogazione e se esso abbia o meno natura retroattiva.Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il previgente articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.Con l’abrogazione di questa previsione è stata rimossa a partire dal 17 marzo 2017 la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti. Secondo il Ministero del Lavoro è evidente che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.Per quanto invece attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data. La norma opera, infatti, nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 25/2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.
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