Revoca dell’aggiudicazione in fase di esecuzione: come impugnarla?

Revoca dell’aggiudicazione in fase di esecuzione: come impugnarla?

In quali casi una stazione appaltante può revocare un’aggiudicazione già efficace? E quale giudice è competente a valutare la legittimità del provvedimento di revoca quando l’esecuzione del contratto è già iniziata, anche senza la stipula formale?

A rispondere sul delicato tema della qualificazione giuridica del provvedimento con cui la stazione appaltante revoca l’aggiudicazione per inadempimento dell’operatore economico è la sentenza del TAR Campania del 28 luglio 2025, n. 5624, affrontando una questione che coinvolge direttamente il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Revoca dell’aggiudicazione: cosa fare se l’appalto è già in esecuzione?

La vicenda riguarda l’affidamento di un servizio per il quale l’aggiudicataria aveva avviato l’esecuzione anticipata del contratto, come consentito dal Codice dei contratti, ma aveva successivamente comunicato l’impossibilità di proseguire l’attività per sopravvenuti interventi urgenti di manutenzione straordinaria all’impianto.

La stazione appaltante ha quindi:

  • revocato l’aggiudicazione;
  • affidato il servizio al secondo classificato;
  • avviato segnalazione all’ANAC;
  • chiesto i danni corrispondenti alla differenza di prezzo tra le due offerte.

Ne è scaturita l’impugnazione al TAR da parte dell’OE, contestando la legittimità della revoca, ma che il giudice amministrativo ha ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione.

 

La decisione: inammissibilità per difetto di giurisdizione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che l’aggiudicazione fosse già efficace e che il contratto, seppur non formalmente stipulato, era già in fase di esecuzione;

Spiegano i giudici campani che il provvedimento impugnato, pur denominato “revoca” – non costituiva esercizio di un potere autoritativo, bensì un atto privatistico volto a sciogliere un rapporto contrattuale già instaurato.

Secondo il Tribunale, a partire dall’aggiudicazione efficace cessa la fase pubblicistica e ogni successivo atto volto a incidere sul rapporto tra le parti – come il recesso o la risoluzione – rientra nella fase esecutiva e nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se il contratto non è stato ancora formalmente stipulato.

Aggiudicazione ed esecuzione: fasi e giurisdizioni diverse

Il TAR richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui:

  • la giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. si limita alla fase di scelta del contraente, fino all’aggiudicazione efficace;
  • gli atti successivi, compresi quelli anteriori alla stipula del contratto ma successivi all’avvio dell’esecuzione, sono espressione di poteri di natura privatistica;
  • anche un atto di “revoca” può sostanzialmente configurarsi come risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e, quindi, impugnabile solo davanti al giudice civile.

Il Tribunale sottolinea che il nomen iuris adottato dall’amministrazione (“revoca”) non è dirimente: ciò che conta è la natura sostanziale dell’atto. In questo caso, l’amministrazione ha accertato l’inadempimento dell’operatore (causato dall’indisponibilità dell’impianto) e ha deciso di porre fine all’esecuzione anticipata del servizio.

 

Conclusioni operative

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Si tratta di un importante richiamo a RUP e stazioni appaltanti circa le conseguenze giuridiche delle scelte compiute nella fase esecutiva, anche quando precedenti alla stipula formale, con particolare riferimento alla corretta qualificazione degli atti e al rispetto del riparto di giurisdizione.

In una situazione del genere, è necessario:

  • verificare con attenzione il momento in cui si perfeziona l’aggiudicazione efficace, in quanto segna il passaggio dalla fase pubblicistica a quella privatistica;
  • ricordare che la consegna anticipata del servizio può determinare effetti contrattuali anche in assenza della stipula formale
  • valutare attentamente la comunicazione all’ANAC: se non fondata su un atto autoritativo, la segnalazione potrebbe essere oggetto di contestazioni.

 

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