Con l’articolo 204 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) è stato modificato l’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) al fine di contenere il contenzioso.Sulle modifiche introdotte dal citato articolo 204 e sulle rifluenze in termini di contenzioso, gli Onorevoli Gianfranco Chiarelli e Domenico Menorello hanno presentato un’interrogazione in cui, alla luce dell’incremento delle spese del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici scaturente, appunto, dalle modifiche introdotte dall’articolo 204, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016 che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 120 del codice processo amministrativo, chiedevano di conoscere i dati relativi al numero di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato depositati dall’introduzione del comma 2-bis dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, in forza del d.lgs. n. 50, al 30 ottobre 2017, nonché quelli relativi ai ricorsi giurisdizionali di primo grado e in appello depositati in un periodo della medesima durata da calcolarsi a ritroso rispetto alla vigenza del citato comma 2-bis dell’articolo 120.All’interrogazione ha risposto con nota scritta il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri che, sulla base dei dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, ha precisato che nei due periodi considerati, ante e post riforma, lo scarto del numero complessivo dei ricorsi complessivamente depositati (dinanzi a TAR e Consiglio di Stato) è minimo e peraltro evidenzia un trend crescente. Infatti, nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2014 ed il 18 aprile 2016, risultano depositati 6.386 ricorsi; nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 ed il 30 ottobre 2017 ne risultano depositati 6.404 ricorsi.La lettura di questi ultimi dati è duplice perché per un verso sembrerebbe che la nuova formulazione dell’articolo 120 del Codice del processo amministrativo non abbia compresso, per l’incremento del contributo fisso unificato, il numero dei ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 mentre per un altro verso il trend crescente sottolineato dal sottosegretario Ferri sta ad indicare che, anche in questo caso, il Codice dei contratti non ha funzionato perché non è riuscito a contenere il contenzioso così come si era prefisso con le modifiche introdotte al più volte citato art. 120 del Codice del processo amministrativo.
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