Riforma Codice dei contratti, ANCE: si pensi anche al Regolamento di attuazione

Riforma Codice dei contratti, ANCE: si pensi anche al Regolamento di attuazione.

Riforma codice dei contratti: il secondo dei cinque obiettivi che si era posto il Governo sono stati raggiunti. Con il via libera del senato sulla legge delega per la riforma del Codice dei contratti si passa adesso alla fase decisiva, la definizione del decreto legislativo attuativo della delega stessa.

Decreto legislativo attuativo della delega

Diversamente dal 2016, è molto probabile che il testo di riforma del Codice dei contratti sarà definito nelle stanze di Palazzo Spada. Certa è la filosofia che dovrà ispirare il legislatore che dovrà (ma spesso non lo fa) rispettare le 31 direttive stabilite nella delega e sulle quali si è cominciato a discutere.

Dopo aver ascoltato il Presidente OICE Gabriele Scicolone, oggi pubblichiamo la nostra intervista al neo vicepresidente ANCE con delega ai Lavori pubblici, Luigi Schiavo, a cui abbiamo chiesto di commentare:

  • l’impianto generale della delega
  • sulle due previsioni contenute nell’art. 1, comma 2, lettere:
    • b) revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
    • ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta.

Legge delega: l’impianto generale

La legge delega sui contratti pubblici – commenta Schiavo – contiene molti, per non dire tutti, principi condivisibili. Divieto di gold plating, massima semplificazione, riduzione e certezza dei tempi delle procedure di affidamento ed esecuzione, estensione e rafforzamento delle ADR, solo per citarne alcuni.
Ance si è battuta per l’accoglimento di alcuni di questi, tra cui anzitutto quello di prevedere la revisione prezzi come obbligatoria, recepito alla lettera g). Su questo fronte, è impensabile continuare a risolvere il problema degli aumenti solo con la decretazione d’urgenza, come avvenuto in questi ultimi anni. Occorre piuttosto introdurre un meccanismo revisionale strutturale, ispirato alle migliori pratiche internazionali, che consenta di indicizzare il prezzo dell’appalto, quindi in grado captare le variazioni in aumento o, viceversa, in diminuzione dei fattori della produzione”.

Legge delega: il ruolo di ANAC

Poche parole sull’Autorità Nazionale Anticorruzione, il cui ruolo è stato più volte messo in discussione e su cui si era già provveduto ad un depotenziamento quanto meno sull’attività normativa secondaria. “Quanto al ruolo dell’Anac – conferma Schiavo – l’Ance ha sempre sostenuto l’importanza fondamentale delle funzioni di vigilanza del sistema che l’Autorità deve poter svolgere, e mi pare che la delega vada in questa direzione“.

Legge delega: l’appalto integrato

Circa poi la possibilità di appalto integrato, la delega prevede una serie di punti fermi, a partire dall’individuazione delle ipotesi in cui ciò potrà avvenire e con garanzie per i progettisti.
In ogni caso, al di là dei principi, la cosa importante è come questi verranno concretamente declinati, vale a dire come verrà scritto il decreto di attuazione. I tempi sono stretti: stante la tempistica posta dal Pnrr, il nuovo Codice dovrà entrare in vigore entro marzo 2023.
E qui troviamo uno dei punti maggiormente innovativi della delega, che questa volta affida al Consiglio di Stato non più il solo compito di esprimere un parere sulla bozza di decreto (come accaduto in passato), ma sarà chiamato a scrivere direttamente le nuove regole.
Al riguardo, l’auspicio è quello che si apra una fase di consultazione e ascolto degli operatori chiamati ad applicare le nuove norme, nell’ambito della quale Ance potrà fornire il proprio contributo
“.

Precondizioni essenziali e criticità

Ad avviso dell’Ance, affinché il legislatore possa dar vita ad una normativa sui lavori pubblici moderna ed efficace, è necessario che vi siano alcune “precondizioni essenziali”, senza le quali non sarà possibile ovviare ai limiti del precedente impianto regolatorio. In particolare, occorre anzitutto superare la “presunzione di colpevolezza”, in cui versa il comparto delle imprese e che porta all’ormai sistematico sacrificio delle legittime aspettative di giustizia degli operatori privati, e sulla contrapposta tendenza a dare più spazio alle ragioni della parte “forte” (alias pubblica) del rapporto. Inoltre, non è più rinviabile uscire dalla logica “suddito/sovrano” che pervade la contrattualistica pubblica, di matrice ottocentesca, con definitivo abbandono della tendenza ad accentuare la posizione di sudditanza delle imprese esecutrici, di fronte al “sovrano – committente”.

La normativa secondaria

Infine, un accenno alla normativa secondaria: è fondamentale mantenere ferma la scelta di accompagnare il Codice – che dovrà essere snello e comprensibile – con un regolamento di attuazione dedicato ai lavori pubblici e distinto da quello per i servizi e le forniture.

Un vero manuale operativo, che sappia accompagnare le nostre amministrazioni nel difficile compito di gestire le varie fasi di cui si compone l’ideazione, la messa a gara e il completamento di una opera pubblica, da realizzare secondo le regole dell’arte”.

Ringrazio il predecessore vice Presidente con delega alle opere pubbliche, Edoardo Bianchi, per gli anni trascorsi insieme e do il benvenuto sulle nostre pagine al nuovo vice Presindente Luigi Schiavo, che parimenti ringrazio per la disponibilità.

 

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