Riforma Codice dei contratti approvata: efficacia dall’1 luglio 2023

Riforma Codice dei contratti approvata: efficacia dall’1 luglio 2023

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 26 di ieri ha approvato in via definitiva, rispettando la scadenza del 9 aprile prossimo, il Decreto legislativo in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Con uno scarno comunicato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, un decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”. E viene, anche, aggiunto che “Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari”.

Approvazione coincidente con adozione

Si parla, quindi, di approvazione che, ovviamente coincide con l’adozione mentre, così come previsto dall’articolo 76 della Costituzione, il passo successivo è quello dell’emanazione da parte del Presidente della Repubblica a cui segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Di norma un decreto legislativo entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione ma nel caso del Decreto legislativo in argomento, all’articolo 229 è precisato che lo stesso entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023, con la precisazione che le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Entrata in vigore ed efficacia

Come già detto, il Codice, se pubblicato sulla Gazzetta ufficiale entro venerdì 31 marzo, entrerà in vigore l’1 aprile 2023 ma si tratterà di una entrata in vigore che, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 225 recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”.

Vale la pena far notare come l’attuale Codice dei contratti, così come disposto dall’articolo 226, comma 1, del nuovo Codice sarà abrogato a partire dall’1 luglio 2023 ed a partire dalla stessa data, le disposizioni di cui al precedente d.lgs, n. 50/2016, continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. Ma c’è di più, alcune norme del vecchio Codice, pur essendo state abrogate, così come disposto al comma 2 dell’articolo 225 del nuovo Codice, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

  • a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
  • c) all’accesso alla documentazione di gara;
  • d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
  • e) alla presentazione delle offerte;
  • f) all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
  • g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

In pratica, in via transitoria, resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si tratta, quindi di un’attivazione che potremmo definire a tre velocità:

  • una prima nulla con decorrenza 1 aprile e con scadenza 30 giugno in cui il Codice, praticamente, non entrerà in vigore in quanto il vecchio Codice sarà utilizzato sia per i procedimenti in corso che ai nuovi procedimenti;
  • una seconda velocità in cui, a partire dall’1 luglio e sino al 31 dicembre 2023, il codice entrerà in vigore parzialmente mentre resteranno in vigore, come precedentemente indicato, sia per i  per i nuovi provvedimenti che per i vecchi le disposizioni di cui agli articoli del d.lgs. n. 50/2016 precedentemente citati (articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
  • una terza velocità in cui, a partire dall’1 gennaio 2024 il nuovo Codice entrerà, compiutamente in vigore per tutti i nuovi provvedimenti.

Si tratterà di un periodo transitorio, quindi, particolarmente difficile in cui coesisteranno e si intersecheranno tra loro norme previgenti e norme vigenti. Non possiamo che sperare che tutto proceda bene e che non ci siano intoppi.

PNRR e Codice dei Contratti

La data dell’1 aprile 2023 per l’entrata in vigore è stata inserita per rispettare quanto previsto relativamente alla “Riforma 1.20 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni” prevista all’”Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA” contenuta nell’” Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia” dell’8 luglio 2021 dove è precisato che “La seconda fase consiste in una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; conferire all’ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti. Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

Nell’attesa, quindi, che il provvedimento venga pubblicato entro il 31 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale nella sua forma definitiva, non ancora nota, non possiamo fare altro che osservare come allo scarno comunicato della Presidenza del Consiglio si sia aggiunto quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con cui si evidenzia che il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Codice Salvini”.

In realtà, pur apprezzando il lavoro svolto dal Ministro Matteo Salvini, non è possibile attribuire un nome a un Codice che ha più paternità, considerando che:

  • la legge delega era stata approvata dal Governo Draghi;
  • lo stesso Governo Draghi aveva incaricato il Consiglio di Stato della stesura del testo;
  • il Governo Meloni ha approvato in via preliminare, un testo predisposto dal Consiglio di Stato e, successivamente, un testo definitivo che dovrebbe riportare all’interno tutte le modifiche introdotte con i pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Ritornando al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello stesso si fa riferimento alle tante novità del nuovo Codice dei contratti. Vediamo quelle principali.

Gare con tempi ridotti

Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza.

Appalti sottosoglia

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.

Appalto integrato

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti. Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.

Illecito professionale

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Testo

Come abbiamo già detto, per il testo definitivo, dato il silenzio della Presidenza dei Ministri e del Ministero competente, non possiamo fare altro che pubblicare il testo e gli allegati in ingresso al Consiglio dei Ministri di Ieri.

 

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