Mentre siamo in attesa di conoscere le modifiche definitive apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dal cosiddetto decreto Sblocca Cantieri, continuano le audizioni al Senato nell’ambito della indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
Lo scorso 10 aprile è stata ascoltata in audizione l’Associazione Nazionale Impiantistica Industriale, ESCo e Facility Management (ASSISTAL) che ha avuto modo di evidenziare alcuni degli aspetti più rilevanti sulla disciplina degli appalti pubblici.
“In primis la certezza del diritto – ha affermato il Presidente Angelo Carlini – quale principio necessario in un settore delicato come quello dei contratti pubblici; questo il motivo per cui ASSISTAL ritiene necessario adottare un regolamento di attuazione del Codice in luogo della cd. Soft law, pur riconoscendo il ruolo essenziale di ANAC per quanto attiene il potere di controllo e di indirizzo nell’ambito del contenzioso”.
Altro istituto, che al contrario non necessita di modifiche è il subappalto. “L’attuale formulazione dell’art. 105 del vigente Codice dei Contratti è ritenuta da ASSISTAL fondamentale – ha dichiarato Carlini – in quanto rappresenta perfettamente il principio di pari dignità tra operatori, favorendo le Associazioni Temporanee di Impresa e pertanto un concreto presupposto di crescita di un comparto importante, quale quello della costruzione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, ancora oggi troppo parcellizzato”.
In riferimento al probabile innalzamento della soglia del subappalto dal 30% al 50%, ASSISTAL è stato chiaro ritenendo che la limitazione di questo istituto è stata una vera e propria innovazione positiva.
“Ciò che al contrario va cancellata – ha affermato Carlini – è la norma che prevede l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara; ha creato problemi rilevanti, soprattutto nell’ambito delle gare dei servizi energetici e del Facility management, dove di norma si partecipa a vari lotti ed in ciascuno sono presenti una molteplicità di attività che impongono l’individuazione di decine di “terne”. Di fatto si impone, al soggetto che partecipa alla gara, una organizzazione quasi impossibile da definire”.
Critici, come un po’ tutti gli operatori del settore, all’eliminazione della soglia del 30% per l’incidenza dell’elemento prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) che secondo ASSISTAL va mantenuta nelle attuali percentuali. Secondo ASSISTAL, piuttosto, andrebbe qualificato ulteriormente l’aspetto tecnico dell’offerta, cui è riconosciuto ben il 70% del punteggio, pensando ad una norma che consenta agli operatori di competere effettivamente sull’aspetto migliorativo tecnico.
ASSISTAL ha poi criticato la previsione contenuta nello schema del DL cd. “Sbloccacantieri”, laddove introduce una nuova causa di esclusione – con ampia discrezionalità della stazione committente – per il caso di mancato pagamento di qualunque tassa, imposta o contributo previdenziale anche se non definitivamente accertati. “La suddetta previsione integra indiscutibilmente una norma contraria alla normativa comunitaria – ha affermato il Presidente di ASSISTAL – che fonda i motivi di esclusione soggettivi su cause che siano, come noto, definitivamente accertate”.
Infine, ASSISTAL ha parlato di un necessario rafforzamento del principio di applicazione dei Contratti Collettivi di settore stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, principio già oggi presente nel Codice dei Contratti ma che, di fatto, risulta disapplicato.
Una valutazione corretta delle Stazioni Appaltanti sotto il profilo della congruità del costo del lavoro e dall’altro le verifiche in cantiere circa la corretta applicazione delle regole contrattuali e legislative sul lavoro subordinato sono i presupposti necessari per aggiudicare le gare alle imprese sane e garantire la qualità delle opere e dei servizi.
L’articolo Riforma Codice dei contratti: da ASSISTAL proposte su subappalto, OEPV e cause da esclusione sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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