In attesa che il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri #sbloccacantieri) approdi in Gazzetta, corrono voci su un mal di pancia della Presidenza della Repubblica che, a distanza di oltre tre settimane, non avrebbe ancora ricevuto il testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 marzo scorso.Restando nell’attesa che il testo entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta, non possiamo non evidenziare che per quanto concerne i lavori al di sotto della soglia comunitaria (c.d. sottosoglia) più che di semplificazione si tratta di liberalizzazione o di un ritorno al passato qui di seguito ne spieghiamo i motivi.
Con la modifica dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti viene innalzata la soglia superiore da 150.000,00 a 200.000,00 euro per i lavori o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture utilizzando la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Si comprende bene come tale criterio di aggiudicazione mentre semplifica tanto le procedure, di fatto può liberalizzare senza alcuna trasparenza per il fatto stesso che come ha detto il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone nel corso dell’audizione presso l’8° Commissione del Senatao relativa all’indagine conoscitiva “Non sono quelli gli appalti bloccati”. È abbastanza semplice capire, infatti, questo meccanismo potrebbe condurre, anche, ad una tipica soluzione di un’impresa invitata unitamente ad altre due (ove esistenti) che possono trovare semplici soluzioni per decidere a chi deve andare l’affidamento.Affidamenti al di sopra della soglia di 200.000,00 euro ed inferiori alle soglie comunitarie.Con la modifica introdotta nell’articolo 36, comma 2, lettera d) del codice dei contratti per tali affidamenti gli enti appaltanti utilizzeranno la procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 (così come modificato dal decreto-legge #sbloccacantieri) e dei commi 2-bis e 2-ter (così come inseriti dal decreto-legge #sbloccacantieri) dell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici.Esiste, per altro, così come precisato nel comma 9-bis del citato articolo 36, della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici l’obbligatorietà ad utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mentre potrebbe essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto previa motivazione e nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo con l’ulteriore precisazione che nel caso del criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.Per quanto concerne, poi, l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel citato articolo 97 sono previsti due meccanismi diversi a seconda se:
Nel primo caso (numero di offerte pari o superiori a 15) il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato come somma della media aritmetica (lettera a) del comma 2) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi (lettera b) del comma 2) decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (lettera a) del comma 2) applicato allo scarto medio aritmetico (lettera b) del comma 2).Nel secondo caso (numero di offerte inferiori a 15) il calcolo della soglia di anomalia viene determinato in due modi diversi a seconda se il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (lettera b) del comma 2-bis) e la media aritmetica (lettere a) del comma 2-bis) è pari o inferiore a 0,15 o superiore a 0,15. Nel primo caso la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica (lettera a) del comma 2-bis) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; nel secondo caso la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica (lettera a) del comma 2-bis) e dello scarto medio aritmetico (lettera b) del comma 2-bis).In ogni caso, così come disposto al comma 2-ter del più volte citato articolo 97 al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.
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