Riforma Codice dei Contratti, presentati gli emendamenti

Riforma Codice dei Contratti, presentati gli emendamenti.

Entrano nel vivo i lavori presso la Commissione Lavori pubblici del Senato sul testo del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, con la presentazione definitiva degli emendamenti, la cui scadenza era fissata per lo scorso 1 giugno 2022.

Sulla base delle modifiche proposte, adesso a Palazzo Madama si opera in vista del 30 giugno 2022, data fissata per conferire la Delega al Governo. Gli step successivi prevedono:

  • pubblicazione del o dei Decreti Legislativi necessari per riformare il D.Lgs. n. 50/2016 (l’attuale Codice dei Contratti Pubblici) entro marzo 2023;
  • entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi, anche di diritto privato, per la revisione del sistema degli appalti pubblici entro giugno 2023;
  • entrata a regime del sistema nazionale di e-procurement entro dicembre 2023.

Il DDL, la cui struttura dovrebbe essere mantenuta anche in Senato, si compone di due articoli:

  • il primo, recante la definizione di principi e direttive a cui si dovrà attenere il Governo nella realizzazione della nuova disciplina;
  • il secondo, che ha inserito di clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con la pubblicazione del o dei nuovi decreti legislativi, tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili perderanno efficacia. Sono previste inoltre disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate o non modificate, oltre che disposizioni transitorie e finali.

L’iter della nuova riforma dei contratti pubblici

Il testo della nuova riforma dei contratti pubblici sarà adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che verranno resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo potrà comunque procedere.

Gli schemi di ciascun decreto legislativo saranno successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione, entro trenta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto potrà comunque adottato. Qualora le Commissioni indichino la non conformità di alcune disposizioni ai principi e criteri direttivi definiti, il Governo, se non intenderàconformarsi ai pareri parlamentari, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono poi esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Le norme per l’attuazione della delega

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, con i seguenti obiettivi:

  • adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali;
  • razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  • evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Al comma 2 dell’art. 1 sono stati definiti in maniera dettagliata i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati per la redazione del o dei decreti legislativi. Tra questi ricordiamo:

  • revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
  • ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse;
  • partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, con la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, in coerenza con i principi dello Small Business Act, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;
  • semplificazioni della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, nonché di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti;
  • semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca;
  • individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi;
  • introduzione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;
  • divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;
  • riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti;
  • revisione dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (appalto integrato), prevedendo il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta.

La Clausola di salvaguardia

Infine, all’art. 2 del disegno di legge delega è previsto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano adeguare la propria legislazione agli stessi princìpi stabiliti nella delega stessa e nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

 

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