Ripartizione incentivo per funzioni tecniche: il Consiglio di Stato boccia il Ministero dell’Interno

Richiesta parere sullo schema di regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche al personale dell’amministrazione civile dell’Interno: tutto da rifare.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, rimandato al mittente la richiesta di parere molto semplicemente perché la stessa non presenta i requisiti e i contenuti minimi necessari per essere trattata alla stregua di una richiesta di parere del Consiglio di Stato sull’atto regolamentare di che trattasi.

Con la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0017408 in data 6 dicembre 2018, il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo “schema di regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al personale dell’amministrazione civile dell’Interno“. Richiesta che, secondo la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato manca della necessaria autorizzazione dell’Autorità politica (Ministro o Sottosegretario di Stato munito di idonea delega) alla presentazione della richiesta di parere a questo Consiglio.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, evidenziato che la richiesta di parere:

  • allega non già lo schema di regolamento adottato dall’Autorità politica competente, ma un mero allegato all’accordo sindacale;
  • è carente di relazione illustrativa, di A.I.R. e di V.I.R. (quest’ultima relativa agli esiti applicativi della previgente disciplina della materia);
  • non presenta i requisiti e i contenuti minimi necessari nemmeno a che possa essere trattata alla stregua di un quesito formulato in sede consultiva.

Alla richiesta mancherebbe:

  • sul piano formale, l’autorizzazione dell’Autorità politica alla proposizione del quesito;
  • sul piano sostanziale, non risulta formulato uno specifico e univoco quesito.

Non è, dunque, dato sapere se il Ministero abbia inteso sottoporre all’esame del CdS una sorta di atto preparatorio (ipotesi inammissibile, stante l’inconfigurabilità di un “parere preventivo” sull’atto preparatorio del regolamento) o abbia inteso chiedere il parere (come quesito) sulla legittimità dell’iter procedutale intrapreso (consistente, tra l’altro, nella previa stipula di un accordo con le oo.ss. sullo schema di regolamento), ipotesi, questa, se pur in astratto ammissibile, richiedente, in concreto, una puntuale enunciazione chiara e distinta dei quesiti giuridici sottoposti al parere del Consiglio.

Conseguentemente, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito dello schema di regolamento invitando il Ministero dell’Interno a riformulare il quesito (o la richiesta di parere) in modo formalmente e sostanzialmente ammissibile, decidendo univocamente quale delle due strade intraprendere, se quella della posizione di specifici quesiti interpretativi relativi alla normativa primaria di riferimento, oppure quella della presentazione, con tutti i necessari atti preparatori a corredo, dello schema di regolamento, adottato dalla competente Autorità politica.

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