Con il lunghissimo emendamento (articolo unico con 24 commi) di 5 pagine è affermato al comma 1 che per rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall ‘Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
l’art. 37, comma 4, che impone per i comuni non capoluogo di provincia, l’obbligo, per l’acquisizione di beni e servizi e di lavori, di ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di commit-tenza nelle forme previste dall’ordinamento, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
l’art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui vieta l’appalto integrato e, quindi, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
l’art. 77, comma 3, che impone l’obbligo della scelta dei commissari di gara tra gli espe1ii iscritti all’albo istituito presso L’ANAC di cui all ‘art. 78 del Coice dei contratti, fermo restando, però, l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ogni singola stazione appaltante;
l’art 105, comma 2, terzo periodo, relativamente alla parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
l ‘art. 105, comma 6, relativamente all’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti.
Il Codice dei contratti non viene, dunque, integralmente sospeso tanto che nei commi successivi al primo si parla di modifche all’articolato del Codice tra le quali quelle introdotte dai commi 3, 19, 20 e 23 mentre in tutti gli altri commi di definiscono norme temporlmente valide sino al 3 dicembre 2020.Relativamente all’articolo 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, l’emendamento con il comma 3 definisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto e, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;
per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie, mediante ricorso alle procedure aperte di cui all’articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.
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