Con l’approvazione del Senato (142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni) del ddl di conversione del Decreto- Legge 18 aprile 2019,n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) si chiude la prima fase della modifica del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) che dovrebbe terminare con il voto di fiducia della Camera nei prossimi giorni.Una prima fase molto complicata e caotica che ha visto il Senato modificare profondamente il testo del decreto legge, con emendamenti presentati, ritirati, respinti e poi modificati, e un testo che si è tentato di ricostruire con non poche difficoltà. Alla fine l’accordo M5S-Lega si è trovato alla luce delle più classiche delle mediazioni che hanno visto vincitori tutti gli esponenti delle due fazioni che si sono ritrovate in un testo che sospende ma non sospende tutto, che modifica ma che mantiene in parte gli iniziali intendimenti.
Confermata la sospensione a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni che riguardano:
l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di centralizzare le procedure secondo una delle procedure indicate (art. 37, comma 4);
il divieto dell’appalto integrato (art. 59, comma 1, quarto periodo);
l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 77, comma 3).
Altre norme sperimentali previste fino al 31 dicembre 2020 riguardano:
la possibilità offerta agli enti aggiudicatori nei settori ordinari di decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti (norma prevista dall’art. 133 comma 8 del Codice dei contratti per i settori speciali ed estesa ai settori ordinari);
la possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. È previsto che l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
l’aumento della soglia da 50 a 75 milioni di euro dei limiti di importo previsti per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
la riduzione a 45 giorni dalla trasmissione del progetto per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
la possibilità che anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 del Codice dei contratti possono essere oggetto di riserva, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice.
Confermate anche le modifiche alla disciplina prevista per il subappalto con l’aumento della soglia ad un massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, e la sospensione dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.
Novità anche per l’affidamento dei contratti sottosoglia con la modifica dell’art. 36 del Codice che adesso prevede:
Importi inferiori a 40.000 euro – Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro – Affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per i servizi e le forniture;
Importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro – Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro – Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Importi superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 – Procedure aperte.
Viene previsto che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara; detti requisiti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.Nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
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