Il testo dell’articolo 1, contenente le modifiche al Codice Appalti, così come uscito dalle Commissioni e arrivato in Senato, sarà completamente riscritto, ma secondo una visione condivisa all’interno della maggioranza e non come inizialmente ipotizzato solo dalla Lega.Fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. Nulla di nuovo rispetto a quanto deciso dalle Commissioni, anche se probabilmente salteranno alcuni limiti: alcuni limiti: che i progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati nei successivi 12 mesi. Fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.Rispetto alla proposta della Lega di liberalizzare completamente il subappalto, il nuovo emendamento conferma il tetto del 40% deciso dalle Commissioni. Si tratta di un limite massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili. Sul limite al subappalto, il confronto tra parti politiche e operatori del settore è sempre stato aperto. Il DL Sblocca Cantieri aveva fissato il tetto al 50%, poi le Commissioni hanno optato per una via di mezzo. Dal momento che la novità sarà in vigore fino al 2020, con la riforma complessiva del Codice Appalti, in fase di elaborazione, tutto potrebbe essere rimesso in discussione.Non sarà più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta.Nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata. Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie. Diversamente da quanto inizialmente deciso, non ci sarà l’obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione.Con l’obiettivo di velocizzare le procedure, l’emendamento prevede che i documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei certificati scaduti.Il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). L’emendamento dimezza anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere.Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.
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