Subappalto entro il 40% dell’importo complessivo della gara e procedura negoziata fino a 1 milione di euro. Lo prevedono due emendamenti al ddl Sblocca Cantieri approvati dalle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio del Senato.La possibilità di ricorrere al subappalto dovrà essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. La stazione appaltante di volta in volta indicherà la soglia massima, che non potrà superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’emendamento approvato pone una soluzione intermedia tra il limite del 30% fissato dal Codice Appalti e quello del 50% previsto dal DL Sblocca Cantieri.In base all’emendamento targato Lega, nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture.
Gli operatori saranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata. Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie. Una modifica in tal senso era stata chiesta dai rappresentanti dei Comuni durante un’audizione sullo Sblocca Cantieri. Lo Sblocca Cantieri, con l’obiettivo di velocizzare lo svolgimento delle gare, ha modificato anche un altro cardine del Codice Appalti del 2016 cioè il criterio di aggiudicazione. L’offerta economicamente più vantaggiosa, inizialmente scelta come criterio di aggiudicazione in grado di garantire la qualità delle opere e della progettazione, cede il passo al criterio del prezzo.Il DL Sblocca Cantieri ( DL 32/2019) modifica infatti l’articolo 36 del Codice Appalti sui contratti sotto soglia, stabilendo che i contratti di importo fino alle soglie europee (5,5 milioni di euro per i lavori e 221mila euro per i servizi e le forniture) andranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo. La scelta di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrà invece essere motivata.In questo modo gli operatori sperano di rendere le valutazioni delle Stazioni Appaltanti il più oggettive possibile, senza lasciar spazio a margini di discrezionalità che potrebbero creare contenziosi e ritardare l’iter di realizzazione delle opere.
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