Nulla di fatto per la reintroduzione dell’incentivo del 2% a favore dei progettisti dipendenti della Pubblica Amministrazione. Bocciata anche la possibilità che chi ha redatto il progetto a base di gara partecipi alla gara per realizzare l’opera e ottenerne l’affidamento in concessione.Sono alcune delle novità giunte con gli emendamenti al ddl Sblocca Cantieri approvati dalle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio del Senato.Gli emendamenti cancellano i tentativi di modifica al Codice Appalti decisi con il DL Sblocca Cantieri (DL 32/2019), ma introducono anche altre forme di semplificazione, come l’utilizzo della pec.Dopo le proteste delle associazioni rappresentative dei liberi professionisti, raccolte durante il ciclo di audizioni sullo Sblocca Cantieri, sfuma il tentativo di reintrodurre l’incentivo del 2% per le attività di progettazione svolte dai dipendenti della Pubblica Amministrazione.Ai tecnici interni alla PA resterà il bonus per le attività di programmazione e controllo. Non passano quindi le modifiche al Codice Appalti previste dal DL Sblocca Cantieri ( DL 32/2019).Eliminata anche l’ipotesi che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possano essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.Anche in questo caso, resta in piedi la norma del Codice Appalti del 2016.Uno degli emendamenti approvati interviene sulle procedure da seguire per la realizzazione di interventi strutturali nelle zone a rischio sismico stabilendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC in vigore siano denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC). Ma non solo, perché l’emendamento prevede che avvengano tramite PEC anche le altre comunicazioni, come l’attestazione dell’avvenuto deposito che lo sportello unico invia al costruttore e al direttore dei lavori.Nella progettazione bisognerà preferire le soluzioni che consentono di limitare il consumo di suolo. Per questo si dovrà preventivamente verificare la possibilità di riutilizzare il patrimonio immobiliare esistente e di rigenerare le aree dismesse. Gli emendamenti approvati modificano l’articolo 23 del Codice Appalti sui livelli di progettazione e, in particolare, il comma 5 che indica i requisiti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
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