Il Consiglio nazionale degli Ingegneri risponde, con una circolare, ad alcune richieste pervenute in merito all’interpretazione di alcuni punti della legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri.
Con circolare n. 416 dell’8 agosto 2019, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è occupato delle modifiche al Codice degli appalti apportate dalla conversione del decreto legge 32/2019, c.d. “Sblocca Cantieri”, nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Sblocca Cantieri: le modifiche di maggior rilievo al Codice Appalti secondo il CNI
appalto integrato: la riforma dell’art. 59 prevede la sospensione a titolo sperimentale, sino al 31 dicembre 2020, dell’applicazione del comma 1, quarto periodo, dello stesso articolo, avrebbe lo scopo, seppur momentaneo, di porre fine al divieto di ricorso all’appalto integrato (art. 1, comma 1, lett. b, DL n. 32/2019 e s.m.i.). La modifica non interessa comunque i commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo che restano vigenti e pertanto consentono il ricorso alle gare di progettazione ed esecuzione nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori (1 bis). Di tanto deve essere data opportuna motivazione dal RUP nella determina a contrarre (1ter;
pagamento diretto ai progettisti: la modifica dell’art. 59 prevede (art.1, comma 20, lett. m, DL n. 32/2019 e s.m.i.) il pagamento diretto al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta;
superamento del cd “soft law”: all’art. 1, comma 20, lett. gg, pt. 4 dello Sblocca Cantieri, si prevede l’emanazione di un Regolamento Attuativo, che unifichi tutti i provvedimenti attuativi tra cui le Linee Guida Anac e i Decreti già emanati, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (cioè entro il 16 ottobre del 2019);
manutenzioni: la modifica dell’art. 23 del Codice consente, per gli anni 2019 e 2020, che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dalla redazione del progetto esecutivo. Per gli stessi anni è, inoltre, ammesso che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. I soggetti citati sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori, nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi per la realizzazione dell’opera, con provvedimento legislativo o amministrativo (art. 1, commi 4 e 5, DL n. 32/2019 e s.m.i.);
albo dei commissari di gara: art. 77 Codice, operatività rinviata al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 1, lett. c, DL n. 32/2019 e s.m.i.;
appalti sotto-soglia: la lettera h, del comma 20, dell’articolo 1 del DL n. 32/2019 e s.m.i., così come modificato dalla legge n. 55/2019, modifica le modalità di affidamento delle prestazioni “sottosoglia” di cui all’art. 36 del Codice;
subappalto: fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile utilizzare fino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. Viene, altresì eliminato l’obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori, e viene eliminato l’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice (art. 1, comma 18, DL n. 32/2019 e s.m.i.). Viene ripristinato il divieto per la subappaltatrice di partecipare alla gara. Il grave inadempimento dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, nuova lett c-quater del Codice;
incentivo funzioni tecniche ex art.113 Codice Appalti: l’incentivo non può più essere erogato per l’attività di progettazione ma esclusivamente per le sole attività indicate in tale norma ed in particolare per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilit;
verifica preventiva della progettazione: si estende la possibilità di effettuare l’attività di verifica per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’art.35, anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità (art. 1, comma 20, lett. c, DL n. 32/2019 e s.m.i).
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