Se l’appalto di manutenzione prevede anche quella straordinaria, essa deve essere evidenziata nelle giustificazioni.
La ricorrente premette che l’appalto in questione, avente ad oggetto attività di manutenzione, si caratterizza per l’elevata presenza della componente “manodopera”.Denuncia la violazione dell’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, perché l’aggiudicazione è stata proclamata senza procedere ad una accurata e puntuale verifica dei costi della manodopera dichiarati dalla controinteressata. Più in particolare, la cifra dichiarata per tale aspetto dall’aggiudicataria, risulterebbe abbondantemente inferiore a quella stimata dalla stazione appaltante e si discosta dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, co. 16, del Codice appalti.Inoltre le giustificazioni poggiano semplicemente su soggettivi giudizi di presunta esperienza, e non valgono a dare congrua dimostrazione della serietà ed affidabilità dell’offerta medesima. Dichiara, infatti, l’aggiudicataria che i prezzi offerti sono stati proposti perché sulla scorta dell’esperienza pregressa è possibile ottenere delle economie sia per i tempi che per le forniture previste, mentre per gli interventi straordinari, relativi <Si hanno sufficienti elementi per asserire che le attività previste in progetto si potranno difficilmente eseguire nei prossimi tre anni. Lo stato di conservazione di molte macchine e delle infrastrutture, a seguito di inondazioni dei cunicoli dove sono allocate tutte le macchine, azioni vandaliche, attacco di roditori e assoluta mancanza di esercizio negli oltre dieci anni dalla loro realizzazione, possono soltanto consentire delle operazioni di pulizia e sgombero di quanto fuori servizio, lasciando prevedere che per la messa in funzione si dovranno prevedere ben altre iniziative da parte del Consorzio>.
Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 28/05/2021, n.1760, accoglie il ricorso:
Con riguardo al contenuto, invece, le giustificazioni risultano invero per certi versi inadeguate allo scopo, come denunciato dalla ricorrente, già alla luce di un sindacato estrinseco – non tecnico – esercitabile dal giudice, e inducono a ritenere che la valutazione di congruità dei costi della manodopera effettuata dal RUP non sia stata accurata e puntuale. Per giungere a tale conclusione si devono valorizzare congiuntamente due aspetti: per un verso, il fatto che l’aggiudicataria ha esposto un costo di manodopera (di circa euro 173.000) non solo di gran lunga inferiore a quello indicato dagli altri concorrenti (304.000 e 305.000 euro), ma addirittura molto più basso di quello stimato dalla stessa stazione appaltante (circa 274.000 euro); per altro verso, il fatto che tale notevole divergenza di costi sia stata giustificata nella relazione prodotta dalla stessa …….. al RUP (anche) con l’affermazione che i lavori di manutenzione straordinaria verosimilmente non dovranno essere affrontati con riguardo alla tratta ………, dato che la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi induce l’impresa a ritenerli non effettivamente praticabili, né richiedibili. In particolare, sotto questo profilo, la ………..ha precisato che lo stato di danneggiamento e di inutilizzo di alcune macchine ed infrastrutture potrebbe solo implicare minimali interventi di pulizia e di sgombero, ma non di certo il ripristino della loro funzionalità; attività, questa, che richiederebbe piuttosto ben altre iniziative da parte della stazione appaltante.
Ebbene, premette il Collegio che l’attività di manutenzione straordinaria – che costituisce una delle tre voci in cui si articola la gestione dell’appalto in esame (anche per la tratta ……..) – può essere legittimamente richiesta dal … all’impresa aggiudicataria, costituendo tale richiesta l’estrinsecazione di uno dei diritti nascenti dal contratto di appalto. Di fronte a tale ipotesi – che costituisce ben più di una remota eventualità – l’impresa appaltatrice potrebbe trovarsi di fronte al dilemma di non eseguire la prestazione (andando incontro alle conseguenti responsabilità), ovvero di eseguirla comunque, senza modificare l’offerta economica presentata, dovendo in tal caso ridurre la remunerazione del personale addetto, per non andare incontro a perdite.
In entrambi i casi, ciascuna soluzione non sarebbe accettabile.
Certo è che appare del tutto illogico e incongruente che una impresa, al fine di giustificare il ribasso offerto, ipotizzi di non effettuare parte dei servizi che sono oggetto della gara alla quale ha chiesto di partecipare, evidentemente assicurando l’integrale esecuzione delle obbligazioni assunte.
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