Semplificazione e digitalizzazione appalti: nuovo intervento ANAC.
ANAC continua a spingere le Stazioni Appaltanti sulla semplificazione e sulla digitalizzazione di gare e appalti e questa volta lo fa con il Comunicato del Presidente del 5 aprile 2022, che accompagna la delibera n. 183 del 5 aprile 2022, con la quale sono stati forniti chiarimenti per la redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di rilevanza comunitaria previste dagli articoli 99 e 139 del D.Lgs. n. 50/2016 per i settori ordinari che per quelli speciali.
Come spiega il Comunicato, il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 99 e 139 del Codice dei Contratti rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari, e ANAC ha voluto quindi fornire delle indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti richiesti. Nell’ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori, l’Autorità suggerisce di far confluire le informazioni ulteriori richieste dagli articoli 99 e 139 del Codice all’interno dell’avviso di aggiudicazione.
Diversamente, con riferimento ai settori ordinari interessati dall’obbligo di redazione, nella compilazione della apposita sezione “oggetto dell’appalto” della scheda di aggiudicazione, le stazioni appaltanti dovranno procedere a selezionare la casella “sì” qualora:
Nel caso di settori speciali interessati dall’obbligo di redazione, la casella “sì” dovrà essere spuntata da parte degli enti aggiudicatori:
Sia per le aggiudicazioni riguardanti i settori ordinari che speciali, si dovrà, invece, spuntare la casella “no” laddove non sia stato adempiuto l’obbligo attinente alla redazione della relazione unica, oppure qualora l’avviso di aggiudicazione ex articolo 98 del Codice dei contratti pubblici non contenga le ulteriori informazioni richieste.
Come chiarito nella delibera, il campo di applicazione degli adempimenti in esame afferisce solamente agli appalti di rilevanza comunitaria. Esulano dall’obbligo di redazione, inoltre, le ipotesi di appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, oppure gli affidamenti di concessioni.
Le relazioni sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del Codice dei contratti pubblici soltanto su richiesta della stessa, per consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta.
Per verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, ANAC ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), inserendo un nuovo campo, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione.
La documentazione volta a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, contenente le informazioni richieste per l’adempimento degli obblighi in esame, dovrà essere conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto, oppure, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della sentenza, così come disposto dal comma 4 dell’articolo 99 e dal comma 3 dall’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici.
Infine, a partire dal 25 ottobre 2023 le informazioni sugli affidamenti, comprese quelle contenute nelle relazioni uniche, dovranno essere veicolate all’interno degli appositi modelli di formulari allegati al Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).
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