Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera devono essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), anche nel caso gli stessi abbiano caratteristiche standardizzate.Lo ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 21 maggio 2019 con la quale ha risposto alla questione, oggetto di contrasti di giurisprudenza, relativa a quale criterio di aggiudicazione debba applicarsi nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, nel caso in cui questi contratti abbiano contemporaneamente caratteristiche di alta intensità di manodopera e siano standardizzate. Questione che era stata rimessa alla decisione dell’Adunanza Plenaria con sentenza n.882 del 5 febbraio 2019 dello stesso Consiglio di Stato e sulla quale sono arrivate puntuali e precise indicazioni.La questione origina dal fatto che l’art. 95 del D.Lgs. (c.d. Codice dei contratti pubblici) prevede due criteri antitetici:
La decisione dell’Adunanza Plenaria arriva in riferimento ad una procedura negoziata in cui il Tribunale amministrativo regionale, adito in primo grado, ha annullato gli atti di gara, a causa del fatto che l’amministrazione aveva previsto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo anziché quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudice di primo grado ha in particolare affermato che il rapporto tra i due criteri di aggiudicazione “è di specie a genere“, tale per cui in presenza di servizi ad alta intensità di manodopera “scatta (…) un obbligo speciale di adozione del criterio dell’o.e.p.v. (offerta economicamente più vantaggiosa, n.d.e.) che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale dell’amministrazione“.In appello, i giudici di Palazzo Spada hanno sottoposto all’attenzione dell’Adunanza Plenaria il quesito volto a chiarire se il rapporto, nell’ambito dell’art. 95, tra il comma 3 lettera a (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali, quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 lettera b (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), vada incondizionatamente declinato nei termini di specie a genere, con la conseguenza per cui, ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3, debba ritenersi, comunque, predicabile un obbligo cogente ed inderogabile di adozione del criterio dell’OEPV.Il nodo da sciogliere riguarda, dunque, quale sia il criterio di selezione delle offerte da applicare per appalti pubblici di servizi che abbiano contemporaneamente caratteristiche di alta intensità di manodopera (ovvero il cui costo per tale voce dell’offerta sia «pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto») e standardizzate.L’argomento era già stato trattato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che rispondendo ad un’istanza di precontenzioso aveva affermato che i servizi ad alta intensità di manodopera che siano anche standardizzati rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3 dell’art. 95 e quindi devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.Sulla base dell’analisi normativa interna ed europea, e della cornice indirizzo politico-legislativo ad esse presupposta, l’Adunanza Plenaria ha definito il seguente principio di diritto per il quale “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice“.
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