Come rilevato dall’ANAC nella Determinazione n.7 del 28 aprile 2015 “… Il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività che, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo, sono qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti). … In concreto, si può quindi affermare che, se l’obiettivo della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione dell’immobile per un certo periodo di tempo e tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazioni, all’esclusivo scopo, tuttavia, di mantenere in efficienza l’edificio e/o gli impianti in esso presenti, l’attività funzionalmente prevalente sarà quella del servizio; viceversa, se l’obiettivo della stazione appaltante è quello di effettuare uno o più interventi puntuali e definiti di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione, come ad esempio, il rifacimento di una facciata, la tinteggiatura delle pareti interne o la sostituzione/riparazione di un dato impianto, l’oggetto sarà l’esecuzione dei lavori. …“.La stazione appaltante ha, pertanto, l’onere di valutare, per il corretto adempimento delle due distinte obbligazioni, se la ditta partecipante dispone di una diversa organizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di intervento da effettuarsi, alla maestranze in dotazione, ai contratti in essere, con particolare riferimento al tipo di servizio.Sussiste nel caso di specie evidente eterogeneità (e quindi non trattasi di servizi analoghi ai fini della dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti ex art.83 del Codice dei contratti, ndr) tra la gestione di un appalto finalizzato a servizi a chiamata, specifici e spesso urgenti, tali da consentire la continuità assistenziale all’utenza con riferimento una struttura nosocomiale (oggetto della procedura in esame relativo al “servizio” triennale di manutenzione edile ordinaria degli immobili), da un lato, ed i “lavori” straordinari dall’altro.
L’articolo Servizi di manutenzione ordinaria – Lavori di manutenzione straordinaria civile – Differenza – Servizi analoghi – Non configurabilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016) sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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