Quando la mancanza di un documento a corredo dell’offerta tecnica può essere sanata? Come si concilia il principio di tassatività delle cause di esclusione con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la qualità delle offerte?
In un contesto di crescente attenzione verso l’equilibrio tra rigore procedurale e valorizzazione della sostanza dell’offerta, la sentenza del TAR Lazio, 1° luglio 2025, n. 12976 interviene su un tema che tocca da vicino stazioni appaltanti e operatori economici: l’attivazione del soccorso istruttorio per integrare la documentazione a corredo dell’offerta tecnica, anche in presenza di clausole che ne prevedano l’inammissibilità.
La controversia trae origine da una procedura di gara per l’organizzazione di un evento, il cui disciplinare prevedeva che, a pena di inammissibilità dell’offerta, la documentazione tecnica dovesse contenere una “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location” con data certa anteriore alla presentazione dell’offerta. In sede di verifica delle offerte, la Commissione accertava che la concorrente aggiudicataria aveva allegato la relazione tecnica con l’indicazione e descrizione della struttura proposta, ma non la dichiarazione di impegno formalmente richiesta.
Il RUP aveva quindi disposto l’attivazione del soccorso istruttorio, consentendo la successiva produzione del documento mancante. L’operatore economico concorrente proponeva ricorso, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto procedere all’esclusione automatica dell’offerta, reputando la carenza insanabile e lesiva del principio della par condicio.
Per valutare la questione, il TAR ha ricordato i presupposti per l’accesso al soccorso istruttorio e i suoi ambiti di applicazione, anche per l’offerta tecnica. Vediamoli in dettaglio.
L’art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici disciplina il soccorso istruttorio in quattro ipotesi principali:
Il TAR Lazio ha chiarito che l’esclusione ex lege si impone solo quando l’omissione riguarda un elemento essenziale dell’offerta economica o tecnica. In questi casi, la mancanza rende l’offerta non valutabile e la regolarizzazione determinerebbe un’alterazione della sostanza negoziale.
Nel caso di specie:
Tale approccio è pienamente coerente con il principio del risultato (art. 1), che mira a evitare esclusioni per mere ragioni formali, e con il principio di fiducia (art. 2), che valorizza la collaborazione leale fra stazione appaltante e concorrente.
Nel valutare il caso, il Collegio ha chiarito che la clausola di inammissibilità non poteva essere interpretata in senso estensivo, poiché:
In sostanza, la dichiarazione di impegno è stata qualificata come un documento meramente accessorio di comprova di un requisito già dichiarato, non come un elemento negoziale costitutivo dell’offerta tecnica.
Questa ricostruzione ha consentito di inquadrare la carenza nell’alveo delle omissioni sanabili attraverso il soccorso istruttorio e di conseguenza il ricorso dell’operatore contro l’aggiudicazione è stato respinto.
Si conferma così l’ammissibilità del soccorso istruttorio per la sanabiltà dell’offera tecnica in caso di integrazioni formali in quanto:
L’istituto previsto dall’art. 101 del Codice configura dunque uno strumento di garanzia della concorrenza e della qualità delle procedure, purché nel rigoroso rispetto della tassatività delle cause di esclusione e dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta.
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