Se in presenza del vecchio codice si era consolidato un orientamento garantista sull’omessa indicazione degli oneri di sicurezza,l’entrata in vigore del Codice Appalti 2016 avrebbe cambiato i presupposti di tale orientamento, tanto da rendere illegittimo il soccorso istruttorio, se il concorrente non ha indicato il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo di indicazione, esprimendosi in maniera chiara ed univoca sulla necessaria quantificazione dei suddetti oneri e costi già in sede di predisposizione dell’offerta economica.Diventa irrilevante, secondo i giudici campani, che né la lex specialis di gara né il modello di offerta economica predisposti dalla stazione appaltante prevedano la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo di effettuare la dichiarazione stessa.La conseguenza è l’impossibilità di un soccorso istruttorio in caso di mancata allegazione degli oneri di sicurezza aziendali, con conseguente esclusione dell’operatore economico.Più in generale, continua la sentenza del Tar Campania 3079/2018, “il nuovo codice non ammette comunque che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato per sanare mancanze, incompletezze e/o irregolarità essenziali relative all’offerta economica (in tal senso – e in modo espresso – l’articolo 83, comma 9, cit.), laddove l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza e/o dei costi della manodopera incide sicuramente su elementi essenziali dell’offerta economica, rappresentati nello specifico dagli importi destinati dalla singola impresa alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed al soddisfacimento del diritto all’equa retribuzione costituzionalmente garantito”.
L’articolo Soccorso istruttorio illegittimo per omissione degli oneri di sicurezza sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
Powered by WPeMatico
Lascia un commento