Il soccorso istruttorio è ammissibile quando l’OE, che ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla SA, abbia prodotto documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione.
Questo perché il soccorso istruttorio può essere utilizzato per colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali: quanto la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all’Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario.
A ricordare come il soccorso sitruttorio sia un istituto vocato ai canoni di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le Stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici è il TAR Campania con la sentenza del 31 gennaio 2025, n. 855, con cui ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione in favore di un OE, ammesso con riserva a una procedura aperta a seguito di attivazione del soccorso istruttorio.
Secondo l’impresa ricorrente, le carenze della documentazione allegata alla domanda dell’aggiudicataria, riguardanti il requisito di capacità tecnica, non sarebbero state emendabili tramite soccorso istruttorio, costituendo di fatto un’illegittima integrazione dell’offerta.
Spiega il TAR che nella disciplina di gara era prevista la possibilità per la stazione appaltante:
Sulla base di questi presupposti, secondo il giudice campano, la stazione appaltante risulta aver dato legittimamente corso al soccorso istruttorio.
Nel caso in esame, infatti, la società aggiudicataria ha dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara di essere in possesso di fatturato globale almeno pari all’importo richiesto.
Sebbene la documentazione a comprova fosse reperibile tramite il fascicolo virtuale dell’impresa, la SA ha invece preferito ricorrere al meccanismo del soccorso istruttorio, come pure consentito dalla disciplina di gara trattandosi di una delle ipotesi di integrazione testualmente previste dalla lex specialis, senza incorrere in un’illegittima integrazione dell’offerta tecnica o economica.
Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che l’istituto del soccorso istruttorio:
Conclude il TAR che non solo a documentazione contrattuale rilevante era reperibile e a disposizione della SA tramite accesso al FVOE, ma anche che il ricorso al soccorso istruttorio non era precluso.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena ammissibilità del concorrente oltre che la conseguente legittimità dell’aggiudicazione in suo favore.
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