Sul piano normativo, poi, l’art. 16, ultimo comma, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che le società in house sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e che resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016.Come quindi chiarito in giurisprudenza, le controversie attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte dal gestore in house di un pubblico servizio rientrano nella giurisdizione amministrativa non già in ragione del carattere pubblicistico delle relative decisioni (giacché esse non sono assunte “in un procedimento amministrativo”, come invece richiede l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.), bensì in ragione del fatto che le società in house ex art. 133, lett. e), n. 1 cod. proc. amm. sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, come appunto dispone il citato art. 16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce una di quelle “specifiche disposizioni in contrario” di cui parla la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759 che esigono – eccezionalmente – l’applicazione della normativa pubblicistica in luogo di quella privatistica (arg. ex T.A.R. Liguria, sez. II, 14 giugno 2017, n. 516).Il Collegio, al fine di ribadire la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla controversia in esame, intende valorizzare il fatto che la disciplina dettata dal citato art. 16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii., nella parte in cui stabilisce che le società in house sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, definisce in modo nitido un “vincolo eteronomo” di rispetto delle procedure regolamentate dal richiamato compendio normativo: orbene, in base a consolidato principio giurisprudenziale, la sottoposizione o meno dell’appalto al regime pubblicistico fissato dal codice dei contratti pubblici, e la sua consequenziale sottoposizione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, discende dalle caratteristiche oggettive dell’appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall’esistenza di un vincolo “eteronomo” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6088, che richiama, fra le altre, Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16).Da quanto sopra discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla controversia in esame.
Dopo aver stabilito la sussistenza della giurisdizione amministrativa il Tar , entrando nel merito del ricorso, respinge tutte le domande.
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