Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e l’impresa uscente non ha alcun diritto ad essere invitata alla consultazione.Lo afferma chiaramente l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e lo ha ribadito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise con la sentenza n.533 del 14 settembre 2018 con la quale ha respinto il ricorso di un’impresa contro la scelta della pubblica amministrazione di affidare un gruppo eterogeneo di servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.), e utilizzando una procedura semplificata in cui invitava 4 ditte a presentare un’offerta, con affidamento da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso (art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) senza però invitando l’impresa uscente attuale ricorrente in primo grado.I giudici di primo grado hanno ricordato che il nuovo Codice dei contratti ha interamente riformulato e riscritto i procedimenti sottosoglia, introducendo un sistema di procedure negoziate “semplificate”, in sostituzione delle pregresse dinamiche negoziali. In particolare, tra le procedure negoziate “semplificate”, esiste l’affidamento nell’ambito dei 40 mila euro di lavori, servizi e forniture, per il quale si può procedere con l’affidamento diretto prescindendo anche dal confronto di offerte.Fino all’importo dei 40 mila euro, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n.1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall’articolo 36, comma 2, lett. a), non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista nell’articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione.Per quanto riguarda il mancato utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.), il TAR ha ritenuto sufficiente la giustificazione dell’amministrazione che, dovendo affidare un plesso di servizi eterogenei tra loro, ha ritenuto che tali strumenti avrebbero presentato “difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia di servizi offerti rispetto a quelli necessari“.
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