Anche le Società tra professionisti (STP) in cui qualche socio non è iscritto all’Albo professionale possono partecipare alle gare per l’affidamento di un incarico.Con la sentenza 1267/2017,il Tar Toscana ha stabilito che un’Amministrazione non può chiedere nel bando che i soci della STP siano tutti iscritti all’Albo perché in questo modo attuerebbe una condotta discriminatoria.Secondo le norme in vigore, nelle STP possono esserci soci non iscritti all’Albo e questo non pregiudica la loro partecipazione ad una gara e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale.D’altra parte, ha sottolineato il Tar, le prestazioni per cui sono richieste determinate competenze devono essere affidate e svolte dal socio iscritto all’Albo professionale specifico di riferimento.Nel caso esaminato dal Tar, una STP composta da commercialisti, avvocati e altri professionisti non iscritti all’Albo aveva partecipato ad una gara per l’affidamento di un incarico di natura fiscale. L’Amministrazione che aveva bandito la gara l’aveva però esclusa dal momento che i professionisti al suo interno non erano tutti iscritti all’Albo dei Commercialisti. I giudici hanno dato torto all’Amministrazione e, riammettendo in gara la STP, hanno spiegato che il requisito richiesto era troppo selettivo e avrebbe violato i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e libera concorrenza stabiliti dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Il principio espresso dal Tar può essere applicato alle STP operanti in tutti i settori professionali.
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