La fattura elettronica nei confronti dei subappaltatori nell’ambito di contratti con la PA è obbligatoria dal primo luglio scorso, in base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2018. Non si tratta quindi di un’opzione, e nemmeno di un adempimento che bisogna effettuare solo se viene richiesto. Si tratta di un obbligo, quindi è necessario emetterla a prescindere dal fatto che il cliente lo abbia richiesto o meno.
Il motivo è che la fatturazione elettronica ha, fra le altre cose, il vantaggio di essere automaticamente nota al Fisco, e non a caso da quando diventerà obbligatoria per tutte le operazioni verso privati, dal primo gennaio 2019, non si renderanno più necessari una serie di adempimenti attualmente previsti per le partite IVA, come la comunicazione delle operazioni rilevanti.
La normativa di riferimento è la legge 205/2017, comma 917, in base alla quale dallo scorso primo luglio la fatturazione elettronica è obbligatoria per «subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica». Un utile riferimento di prassi è la circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.
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