Il limite italiano al subappalto viola le norme Ue. Secondo la Corte di giustizia della Ue (sentenza C-63/18 di ieri) la normativa italiana in materia di appalti pubblici, secondo la quale il subappalto non può superare il 30% dell’ importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, non è in linea con le normative europee. «La direttiva Ue 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici» deve essere interpretata nel senso che «osta a una normativa nazionale», come quella italiana «che limita al 30% la parte dell’ appalto che l’ offerente e’ autorizzato a subappaltare a terzi», scrive la Corte nella sentenza che riguarda la causa della Vitali contro Autostrade per l’ Italia. L’ Ance, l’ Associazione nazionale dei costruttori edili, ha espresso soddisfazione per una decisione che conferma la tesi sostenuta dall’ Ance stessa, sin dall’ entrata in vigore del Codice appalti del 2016 con un esposto presentato alla Commissione europea, «che vede in questa norma una grave violazione della libertà di organizzazione d’ impresa incompatibile con le direttive Ue sugli appalti. La sentenza è solo l’ ultimo degli atti, culminato nella procedura d’ infrazione di gennaio di quest’ anno, con cui l’ Europa richiama il nostro Paese a rispettare le regole comunitarie a difesa della concorrenza. A livello europeo, infatti, non sono ammesse restrizioni, in via generale e astratta, al subappalto come invece è attualmente previsto nell’ ordinamento italiano, anche dopo le modifiche dello Sbloccacantieri». «Questa sentenza chiarisce, una volta per tutte, la correttezza delle posizioni che l’ Ance ha sempre, con trasparenza, portato avanti in tutte le sedi istituzionali», commenta il presidente dell’ Ance, Gabriele Buia. «Non è più rinviabile un intervento complessivo del legislatore per allineare la normativa italiana a quella europea a tutela di tutte le tipologie d’ impresa, nessuna esclusa». Nel passaggio chiave la sentenza dice che è contrario al direttive europee qualsiasi limite che vieti «in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell’ appalto pubblico». Più in dettaglio la Corte non nega che l’ Italia, come gli altri Stato europei, possano rendere più rigidi i paletti previsti dalle direttive europee con l’ obiettivo di combattere le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. «Tuttavia anche supponendo che una restrizione quantitativa al ricorso al subappalto possa essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo».
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