La giurisprudenza ha più volte ritenuto che “il RUP è l’organo titolare della competenza a condurre il sub-procedimento di verifica e può avvalersi di esperti non appartenenti all’Ente per meglio formulare il proprio giudizio tecnico sulla congruità delle offerte, purché tali soggetti si limitino a prestare attività di consulenza e di assistenza” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6765/2008).
La giurisprudenza ha altresì precisato che l’espressione “organismi tecnici della stazione appaltante” è sufficientemente ampia e generica, e tale da comprendere non solo organi e uffici tecnici istituzionali e permanenti dell’ente, ma anche organi e uffici temporanei, istituti ad hoc” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5813/2002); ed ancora “qualora la stazione appaltante non disponga di propri organismi tecnici, la stessa si possa avvalere di altri soggetti competenti, estranei alla propria struttura, cui demandare tale verifica. La necessità che la verifica di anomalia sia condotta sulla base di valutazioni supportate da specifiche professionalità capaci di comprendere a fondo gli aspetti tecnici ed economici dell’offerta all’esame, esprime un modus operandi coerente con gli obiettivi cui la verifica è preordinata. Una volta acquisite le valutazioni dell’organismo tecnico di supporto (interno o esterno che sia), il ricorso alla motivazione per relationem può costituire una prassi del tutto legittima anche in materia di verifica di offerte anomale, così come riconosciuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale” (sul punto, Consiglio di Stato, 19.09.2019 n. 6248; cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 03.03.2002 n. 1853; sez. VI, 06.08.2002 n. 4094; sez. VI, 10.04.2002 n. 1929; TAR Brescia, n. 42/2006, id. 25.10.2005 n. 1048 e n. 1049)”.
L’articolo Subappalto – Limite percentuale derivante dalla normativa nazionale – Non è compatibile con la Direttiva comunitaria (art. 105 d.lgs. n. 50/2016) sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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