Subappalto necessario: è ancora applicabile con il nuovo Codice?

Subappalto necessario: è ancora applicabile con il nuovo Codice?

A seguito dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014, diverse stazioni appaltanti e operatori si sono interrogati sulla sorte del cosiddetto subappalto necessario o qualificante, in particolare per quanto riguarda le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, che, come noto, sono oggi disciplinate dall’allegato II.12 al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, (d.lgs. n. 36/2023).

Subappalto necessario: come si applica nel nuovo Codice?

In un nuovo quesito al Supporto Giuridico del MIT si evidenzia come l’unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori sia costituito dall’allegato II.12 al codice che, all’art. 30, comma 1, secondo periodo prevede che “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

Tenendo conto che la disposizione non richiama la necessità di ricorrere al subappalto al fine di colmare l’eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili si chiede se ad oggi questa disciplina sia ancora applicabile.

Il quadro normativo di riferimento

L’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 regola oggi i requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. L’art. 30, comma 1, stabilisce che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

Sebbene la disposizione non menzioni espressamente il subappalto necessario, il sistema normativo, interpretato secondo i principi di effettività e legalità, consente di colmare il divario qualificativo attraverso tale istituto, che si conferma strumento operativo legittimo.

 

La posizione del MIT: il subappalto necessario è ancora operante

Nel parere del 3 giugno 2025, n. 3526, il MIT ha quindi chiarito che il subappalto necessario resta un istituto pienamente operante anche dopo l’abrogazione della norma originaria, costituendo oggi un principio a valenza generale coerente con l’intero impianto del nuovo Codice.

La possibilità di ricorrere al subappalto per colmare carenze di qualificazione nelle categorie scorporabili non si fonda più su un’espressa previsione legislativa, ma su un sistema normativo che:

  • richiede la qualificazione obbligatoria per tutte le lavorazioni scorporabili;
  • consente all’operatore economico di dimostrare la disponibilità di tale qualificazione mediante subappaltatore, già nella fase di gara.

Secondo il MIT, tale lettura trova fondamento giurisprudenziale consolidato, in particolare nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2015, nonché in alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato secondo cui:

  • il subappalto qualificante è coerente con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice;
  • si consente alla stazione appaltante di accertare ex ante il deficit di qualificazione, assumendo consapevolezza del ricorso a subappaltatori qualificati già nella domanda di partecipazione.

 

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