Quando un concorrente partecipa a una gara pubblica per lavori edili, l’equilibrio tra i requisiti di qualificazione richiesti a un operatore economico singolo e quelli richiesti a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) deve essere garantito? Oppure un RTI può beneficiare di regole meno stringenti, rendendo di fatto più agevole la partecipazione rispetto a un’impresa singola?
A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3274 del 27 febbraio 2025, che ha risposto ad un quesito di un operatore economico, chiarendo un principio essenziale in tema di subappalto necessario e qualificazione SOA.
In particolare, il quesito posto al MIT riguarda una gara di lavori in cui l’appalto era suddiviso in una categoria prevalente OG1 (1.500.000 €) e una categoria scorporabile OG11 (850.000 €). Due concorrenti hanno adottato strategie diverse per qualificarsi:
Il dubbio sollevato riguarda le disposizioni contenute nell’art. 30, comma 1, allegato II.12, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) a mente del quale: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
Secondo l’istante, “la qualificazione richiesta ai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara debba essere la medesima a prescindere dalla configurazione soggettiva del concorrente e che, pertanto, anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso debba essere in possesso di qualificazione SOA in prevalente (OG1) sufficiente a coprire anche l’importo relativo alla categoria scorporabile OG11 non posseduta e subappaltata”.
Tesi sostenuta dal fatto che “ove tale regola dovesse valere solo per il concorrente singolo, si arriverebbe alla conclusione che al raggruppamento (in cui un associato potrebbe anche eseguire solo una minima percentuale della prevalente) sarebbe sufficiente, ai fini della partecipazione, una qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica III-bis, mentre in caso di concorrente singolo, sarebbe necessaria l’attestazione SOA in categoria OG1 con classifica IV”.
Dunque la domanda al MIT riguarda il trattamento dei raggruppamenti temporanei di imprese: devono seguire la stessa regola oppure possono qualificarsi con un criterio più flessibile, che non li obbliga a incrementare la loro qualificazione nella prevalente per coprire anche la scorporabile?
Il MIT concorda con l’interpretazione proposta dal quesito e chiarisce che anche un RTI deve possedere, nel suo complesso, una qualificazione SOA nella categoria prevalente sufficiente a coprire l’importo della scorporabile subappaltata.
Questo significa che non ci possono essere disparità di trattamento tra il concorrente singolo e il raggruppamento temporaneo. Entrambi devono garantire la medesima capacità tecnico-economica, evitando situazioni in cui un RTI potrebbe ottenere un vantaggio competitivo semplicemente perché la qualificazione viene distribuita tra più operatori.
Il MIT ribadisce, dunque, il principio di equità nelle gare pubbliche:
In definitiva, le regole devono essere uguali per tutti, senza zone d’ombra o vantaggi ingiustificati per una configurazione soggettiva rispetto a un’altra.
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