Subappalto o incarico a professionisti esterni? Le differenze. Se una società vince una gara d’appalto, il cui bando vieta il ricorso al subappalto, può affidare alcune prestazioni a dei professionisti esterni alla sua organizzazione senza incorrere in alcuna violazione. Lo ha spiegato il Tar Umbria con la sentenza n. 11/2022.
I giudici si sono pronunciati sul caso di una società che ha vinto una gara per l’affidamento di servizi di comunicazione, ma le stesse conclusioni potrebbero essere applicate alle gare per l’espletamento di servizi tecnici.
La società vincitrice ha affidato alcune prestazioni ad un gruppo di professionisti, ma un’altra società esclusa ha presentato ricorso sostenendo che la vincitrice, subappaltando alcune prestazioni, stesse violando il disciplinare di gara.
I giudici hanno spiegato che tra appalto e affidamento delle prestazioni ai professionisti esterni ci sono delle differenze.
Nel subappalto è il subappaltatore che, subentrando all’affidatario, esegue alcune prestazioni del contratto. Il subappaltatore opera quindi con una propria organizzazione.
Al contrario, nel caso di affidamento delle prestazioni a professionisti esterni, i professionisti operano per conto dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ingloba le prestazioni dei professionisti esterni nella prestazione principale nei confronti della Stazione Appaltante. I professionisti esterni, quindi, non operano secondo una organizzazione indipendente, ma all’interno dell’organizzazione dell’affidatario.
Questo significa che non c’è subappalto in presenza di un rapporto di lavoro autonomo.
Fatte le dovute verifiche, il Tar non ha rilevato il subappalto delle prestazioni e ha confermato l’affidamento dellincarico.
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