Tar Bari: Competenza del Giudice Ordinario per la decadenza dall’aggiudicazione di un appalto. Il Tar di Bari con la sentenza n.6 del 3 gennaio 2020 si pronucia sulla richiesta di un’impresa confermando quanto precedentemente riaffermato nella sentenza della Corte di Cassazione sez. Unite n. 24411 del 5/10/2018 che era giunta alla conclusione che la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo arriva fino all’atto di aggiudicazione definitiva, non potendo estendersi al segmento procedimentale successivo (che precede la stipula del contratto).
In relazione al caso oggetto della sentenza del Tar di Bari, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario. Nel dettaglio è possibile affermare che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente:
“a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè dall’inizio della procedura sino all’aggiudicazione definitiva estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell’amministrazione di annullamento d’ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 o comunque previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell’aggiudicazione all’atto della sua effettuazione e, dunque, riconducibili alla relativa procedura;
b) quanto, invece, alla situazione successiva all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell’efficacia della conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all’esercizio da parte dell’amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell’agire dell’Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario;”.
Nel caso oggetto della sentenza del Tar Bari, i giudici non ritengono, quindi, di doversi discostare dalla nitida e lineare sentenza della Corte di Cassazione n. 24411 del 5/10/2018, evidenziando, in particolare, come in forza della natura oggettivamente privatistica delle vicende negoziali fatte oggetto di contestazione nel giudizio, la giurisdizione sulle medesime debba essere riferita esclusivamente al Giudice Ordinario.
Il Tar di Bari con la
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