Affrontiamo oggi questo discorso. La Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 26556/2021, asserisce che può essere applicato alle procedure di affidamento diretto, il reato di turbativa d’asta.
Cosa si intende per turbativa d’asta?
Si intende quel comportamento volontario atto a impedire (o a turbare) le gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, sia con metodi come promesse, minacce o frodi, sia allontanando o impedendo l’accesso agli offerenti. L’impedimento o la turbativa vanno a discapito non solo delle pubbliche amministrazioni ma degli stessi partecipanti alla gara, per cui il codice penale punisce tale condotta col fine di garantire la massima correttezza delle aste, a tutela sia della collettività che delle imprese partecipanti.
Di.Sa afferma che quella condotta che interferisce illecitamente sulla risolutezza del contenuto del bando di gara, assume rilevanza solo se l’ente pubblico inizia il procedimento amministrativo che attesta la volontà di contrarre. In conclusione non è fondamentale la pubblicazione del bando di gara, ma solo che la procedura amministrativa mirata alla gara si sia aperta.
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