Verifica dell’anomalia dell’offerta: i limiti della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante

Verifica dell’anomalia dell’offerta: i limiti della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante

La discrezionalità tecnica riconosciuta alla pubblica amministrazione nella valutazione delle offerte economiche non esonera la SA dall’obbligo di motivare adeguatamente le proprie determinazioni.

Verifica offerta anomala: le responsabilità della SA nelle valutazioni

Questo principio trova applicazione rafforzata nel caso in cui l’offerta presenti profili di possibile anomalia. In tali ipotesi, infatti, il giudizio della Stazione Appaltante deve poggiare su una istruttoria puntuale e coerente, supportata da elementi tecnici oggettivi e verificabili.

La sentenza del TAR Lazio del 2 maggio 2025, n. 422, si inserisce in questo solco, offrendo importanti chiarimenti in merito alla corretta attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia e ai limiti di legittimità delle modifiche apportate dall’operatore economico in sede di giustificazioni.

Per comprendere bene la vicenda, analizziamo:

  • il quadro normativo di riferimento;
  • l’applicazione delle norme al caso specifico;
  • le conclusioni a cui è giunto il tribunale amministrativo.

 

Costi della manodopera e verifica dell’anomalia: il quadro normativo

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha confermato l’impianto sostanziale della verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia.

In particolare, l’art. 110 prevede che:

  • la verifica non comporta un’esclusione automatica in base al mero ribasso economico;
  • l’amministrazione deve attivare un subprocedimento finalizzato ad accertare, in modo documentato, la sostenibilità tecnica ed economica dell’offerta;
  • l’onere della prova grava sull’operatore economico, che è tenuto a dimostrare l’equilibrio economico dell’offerta e la rispondenza ai minimi normativi.

In parallelo, l’art. 108, comma 9, stabilisce l’obbligo per l’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. Tali elementi devono essere esplicitati sin dalla formulazione dell’offerta economica.

A loro volta, l’art. 41, comma 14, e lo stesso art. 110, comma 5, precisano che:

  • i costi della manodopera sono esclusi dal ribasso d’asta;
  • l’unico modo per legittimare un ribasso su tali voci è dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale, che non comprometta il rispetto dei minimi salariali previsti.

 

Il caso in esame: un’offerta modificata in sede di chiarimenti

Nel caso oggetto di contenzioso, la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’appalto a un concorrente che, secondo la ricorrente, avrebbe presentato un’offerta anomala per due motivi:

  • il costo della manodopera risultava sottostimato rispetto ai minimi contrattuali di riferimento;
  • il margine di utile dichiarato era irrealisticamente esiguo.

A fronte delle giustificazioni richieste, l’aggiudicataria ha modificato retroattivamente il dato relativo al costo della manodopera. Questo intervento non è stato accompagnato da adeguate spiegazioni, né da elementi che provassero una diversa organizzazione aziendale capace di giustificare il ribasso. Inoltre, la nuova cifra non rispettava il dato indicato in sede di offerta economica, risultando peraltro inferiore a quanto inizialmente dichiarato.

La SA, pur di fronte a questi elementi, ha ritenuto congrua l’offerta senza fornire un’analisi dettagliata delle giustificazioni, limitandosi a una valutazione di tipo meramente formale.

Il principio di immodificabilità dell’offerta

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando come la verifica di anomalia non possa tradursi in una surrettizia modifica dell’offerta iniziale. In particolare, la sentenza chiarisce che:

  • l’operatore può rimodulare i costi indicati in offerta solo in misura limitata e giustificata da errori materiali o da evidenze tecniche;
  • è ammessa la correzione di singole voci, purché queste non alterino l’equilibrio complessivo dell’offerta;
  • la stazione appaltante ha l’obbligo di valutare le giustificazioni con attenzione e coerenza, motivando puntualmente l’accettazione dell’offerta sospetta.

Nel caso esaminato, l’aggiudicataria ha applicato un ribasso sul costo della manodopera, contrariamente a quanto previsto dall’art. 41, co. 14 del Codice, senza offrire alcuna prova circa un’organizzazione interna più efficiente. La giustificazione si è limitata a dichiarare il rispetto dei minimi salariali, elemento che costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per superare la verifica.

Le conclusioni del TAR: annullamento dell’aggiudicazione

Il TAR ha quindi disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, per difetto di motivazione e violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, con la riedizione della graduatoria da parte della Stazione Appaltante, previa verifica puntuale delle offerte residue.

Si conferma quindi che la verifica dell’anomalia, pur costituendo un atto discrezionale non è arbitrario, ma la decisione della SA deve essere ragionevole e motivata, senza che possa essere ritenuta una mera formalità.

 

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