La discrezionalità tecnica riconosciuta alla pubblica amministrazione nella valutazione delle offerte economiche non esonera la SA dall’obbligo di motivare adeguatamente le proprie determinazioni.
Questo principio trova applicazione rafforzata nel caso in cui l’offerta presenti profili di possibile anomalia. In tali ipotesi, infatti, il giudizio della Stazione Appaltante deve poggiare su una istruttoria puntuale e coerente, supportata da elementi tecnici oggettivi e verificabili.
La sentenza del TAR Lazio del 2 maggio 2025, n. 422, si inserisce in questo solco, offrendo importanti chiarimenti in merito alla corretta attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia e ai limiti di legittimità delle modifiche apportate dall’operatore economico in sede di giustificazioni.
Per comprendere bene la vicenda, analizziamo:
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha confermato l’impianto sostanziale della verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia.
In particolare, l’art. 110 prevede che:
In parallelo, l’art. 108, comma 9, stabilisce l’obbligo per l’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. Tali elementi devono essere esplicitati sin dalla formulazione dell’offerta economica.
A loro volta, l’art. 41, comma 14, e lo stesso art. 110, comma 5, precisano che:
Nel caso oggetto di contenzioso, la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’appalto a un concorrente che, secondo la ricorrente, avrebbe presentato un’offerta anomala per due motivi:
A fronte delle giustificazioni richieste, l’aggiudicataria ha modificato retroattivamente il dato relativo al costo della manodopera. Questo intervento non è stato accompagnato da adeguate spiegazioni, né da elementi che provassero una diversa organizzazione aziendale capace di giustificare il ribasso. Inoltre, la nuova cifra non rispettava il dato indicato in sede di offerta economica, risultando peraltro inferiore a quanto inizialmente dichiarato.
La SA, pur di fronte a questi elementi, ha ritenuto congrua l’offerta senza fornire un’analisi dettagliata delle giustificazioni, limitandosi a una valutazione di tipo meramente formale.
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando come la verifica di anomalia non possa tradursi in una surrettizia modifica dell’offerta iniziale. In particolare, la sentenza chiarisce che:
Nel caso esaminato, l’aggiudicataria ha applicato un ribasso sul costo della manodopera, contrariamente a quanto previsto dall’art. 41, co. 14 del Codice, senza offrire alcuna prova circa un’organizzazione interna più efficiente. La giustificazione si è limitata a dichiarare il rispetto dei minimi salariali, elemento che costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per superare la verifica.
Il TAR ha quindi disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, per difetto di motivazione e violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, con la riedizione della graduatoria da parte della Stazione Appaltante, previa verifica puntuale delle offerte residue.
Si conferma quindi che la verifica dell’anomalia, pur costituendo un atto discrezionale non è arbitrario, ma la decisione della SA deve essere ragionevole e motivata, senza che possa essere ritenuta una mera formalità.
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