Il controllo preventivo sull’autenticità della polizza fideiussoria e che essa sia riferibile ad imprese ed intermediari regolarmente autorizzati, rientra tra i doveri di diligenza, prudenza, perizia, imparzialità e buona condotta che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad osservare per non incorrere in documenti falsi, a fronte di anticipazioni anche ingenti da parte delle Amministrazioni.
Il richiamo arriva da Anac attraverso l’Atto del Presidente del 24 giugno 2024, con cui ha ritenuto non conforme l’operato di una stazione appaltante sulla verifica di autenticità di una garanzia fideiussoria, relativa a un appalto di oltre 5 milioni di euro, risultata contraffatta, come segnalato dalla ditta appaltatrice.
Preliminarmente, l’Autorità ha ricordato che, in riferimento all’anticipazione erogata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016, essa “è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione”.
Inoltre, con il Comunicato Stampa congiunto del 28 maggio 2020, Banca d’Italia, IVASS, ANAC e ACGM hanno fornito alcuni suggerimenti per le amministrazioni pubbliche al fine di ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. In particolare si legge nel Comunicato che “Nel mercato italiano di queste garanzie, infatti, sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento dell’escussione, si sono rivelati insolventi; Un’attenta attività di controllo prima di accettare garanzie, svolta dalle Pubbliche Amministrazioni seguendo i suggerimenti formulati dalle Autorità, può evitare di perderne la protezione o di incorrere in contenziosi e contestazioni.”.
Un’attività di controllo che invece in questo caso la SA non ha esercitato, senza mettere in pratica le specifiche indicazioni per la verifica della genuinità della polizza propedeutica al pagamento dell’anticipazione, che avrebbero dovuto indurla, ad effettuare i dovuti accertamenti in ordine alla idoneità della fideiussione, al fine di assicurare l’operatività della garanzia, cosa che invece non pare avvenuta.
Il Comunicato del 28 maggio 2020 afferma chiaramente che le stazioni appaltanti devono verificare due condizioni:
Testualmente: “Per verificare la genuinità della polizza assicurativa fideiussoria, si raccomanda di:
Non emerge invece che la stazione appaltante abbia effettuato verifiche preliminari circa la bontà della polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione in questione, mancando negligentemente di verificare l’attendibilità della documentazione prodotta dall’appaltatore:
Laddove la verifica fosse stata effettuata, avrebbero potuto emergere elementi tali da sollevare sospetti in merito alla veridicità della polizza fideiussoria in questione: infatti, la mera consultazione, peraltro del tutto agevole, del sito dell’IVASS avrebbe fatto scoprire alla stazione appaltante il Comunicato Stampa antecedente di circa due mesi la stipula della polizza fideiussoria per l’anticipazione con cui si segnalava la commercializzazione di polizze false proprio della impresa di assicurazioni straniera, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) in vari rami, che aveva rilasciato la polizza in questione.
La conferma della assenza di verifiche preliminari da parte della SA emerge anche da quanto dedotto nella nota del RUP di diffida e messa in mora inviata al Consorzio, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla validità della polizza.
La mancata adozione di tutte le opportune cautele nella valutazione delle polizze fideiussorie offerte a garanzia della anticipazione, attraverso il controllo preventivo, anteriore al pagamento dell’anticipazione, che la polizza fideiussoria non sia contraffatta e sia riferibile ad imprese ed intermediari regolarmente autorizzati, rientra tra i doveri di diligenza, prudenza, perizia, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, che nel caso di specie rimasti inosservati, con l’erogazione di un’ingente somma di denaro a titolo di anticipazione, in assenza delle tutele previste dalla legge.
Conclude quindi ANAC che l‘operato della stazione appaltante non risulta conforme a quanto previsto dall‘art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016, dal Comunicato del Presidente ANAC del 21 ottobre 2015 e dal Comunicato congiunto del 28 maggio 2020, a firma di IVASS, Banca d’Italia, ANAC ed ACGM, vista la non adeguatezza delle verifiche, propedeutiche all’erogazione dell’anticipazione, risultate prive dei necessari approfondimenti, in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria, volte ad assicurare l’operatività della garanzia, per la salvaguardia dell’interesse pubblico.
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