Consiglio di Stato: Parere sulle linee guida sui servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n.2698 del 22 dicembre 2017 sullo schema di delibera di aggiornamento delle linee guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.L’ANAC, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”) ha modificato il testo delle citate linee guida inviandolo con nota prot. n. 126442 in data 13 novembre 2017 al Consiglio di Stato per il parere di rito.I Giudici di Palazzo Spada, pur esprimendo il proprio parere favorevole, ritengono opportuno formulare alcune osservazioni ed in particolare, in linea del tutto generale, raccomandano “un uso il più possibile contenuto della tecnica redazionale tendente a riprodurre all’interno delle linee guida le norme di legge primaria che comporta la necessità di “rincorrere” continuamente le novelle legislative, che l’esperienza relativa al previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) dimostra essere molto frequenti”.Per quanto concerne, poi, le osservazioni sulle singole previsioni, il Consiglio di Stato, “ritiene che non sia legittima la modifica introdotta nella parte relativa alle «Indicazioni operative» (parte III delle linee guida) relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, laddove si prevede che l’amministrazione «può ricorrere» alle professionalità interne per i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. La norma primaria contenuta nella disposizione da ultimo richiamata, non modificata dal correttivo, si esprime in termini di obbligatorietà dell’utilizzo dei progettisti interni alle amministrazioni, come si desume dall’uso dell’indicativo «ricorrono», anziché in termini di facoltà, come invece pare doversi evincere dalla modifica in esame”.Relativamente, poi, alle tariffe professionali, i Giudici di Palazzo Spada aggiungono che “la presa d’atto dell’abrogazione ad opera del decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56 del 2017 del sistema di tariffe minime previsto dall’art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 va accompagnata dal necessario coordinamento con la recente introduzione dell’obbligo di riconosce «alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti» dalla pubblica amministrazione un «equo compenso», ai sensi dell’art. 19-quaterdecies, comma 3, della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie)”.Il Consiglio di Stato, con il parere in argomento, manifesta, anche, “l’esigenza di coordinamento della parte delle linee guida dedicata al responsabile unico del procedimento (parte III, par. 5, cpv. 5.2) con la nuova disciplina dedicata a questa figura (Linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», come modificate dalla delibera dell’ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017)” e raccomanda relativamente agli “affidamenti» dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (parte IV)” un adeguato coordinamento con le linee guida sugli affidamenti sottosoglia, anch’esse in corso di aggiornamento ma non ancora sottoposte al parere di questo Consiglio di Stato ed alcune integrazioni e modifiche relativamente alle varie fasce di valore degli affidamenti stessi (al di sotto di 40.000 euro, tra 40.000 e 100.000 euro).

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