Con sentenza Tar Puglia- Lecce, 5 luglio 2018,n. 1104 i giudici amministrativi “salvano” una procedura di appalto sotto soglia, che veniva contestata per il mancato rispetto degli artt. 48 comma 5 (raggruppamenti temporanei di impresae 83 comma 8 (requisiti in capo al mandatario) del D.Lgs. 50/2016.Tuttavia, secondo il TAR, non si trattava di disposizioni applicabili agli appalti sotto soglia, non rientrando nell’ambito dei principi generali in tale materia.L’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prescrive che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”.In forza dell’art. 30 comma 1 del medesimo decreto legislativo, “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.Ancora, ai sensi dell’art. 4 del predetto testo normativo: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.Da dette disposizioni normative, consegue che negli appalti di servizi sotto soglia sono applicabili soltanto i principi anzidetti, stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.Il TAR Puglia quindi desume una serie di principi generali, applicabili a tutti gli appalti pubblici, come enucleati anche dall’ANAC nelle sue linee guida sul punto:a) economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) efficacia, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) correttezza, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) libera concorrenza, che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, con conseguente valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) trasparenza e pubblicità, che riguarda la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) proporzionalità, ossia l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) sostenibilità energetica ed ambientale, che attiene alla previsione nei bandi di gara clausole e specifiche tecniche che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici (ex multis: T.A.R. Milano n. 2232/2017).Nella fattispecie in esame del Tar Puglia, gli articoli 48 ed 83 Codice Contratti, che secondo parte ricorrente asserisce essere stati violati, non possono essere applicati, se non nei limiti in cui espressamente richiamati dalla lex specialis, che in questo caso nulla diceva a proposito.
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