Avvalimento, l’ausiliario deve avere le abilitazioni e i requisiti soggettivi necessari

La questione oggetto del Parere di Precontenzioso Anac, n. 575/2018, riguarda la necessità o meno, in caso di ricorso all’avvalimento, che anche l’ausiliaria possieda l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ove essa sia prevista tra i requisiti di partecipazione dal bando di gara e l’impresa ausiliata sia regolarmente in possesso dell’iscrizione all’Albo per la categoria richiesta.Con il suo parere, l’ANAC chiarisce che la previsione che anche l’operatore economico ausiliario debba essere in possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è conforme alla normativa di settore, nella misura in cui si tratta di requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.Ai sensi dell’art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) «l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (…)». Il comma 6 dispone inoltre che «l’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime».Pertanto, l’iscrizione all’ANGA è requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti in quanto costituisce titolo autorizzatorio al suo esercizio, previsto in via obbligatoria dalla legge.La specifica connotazione soggettiva dell’iscrizione all’Albo è altresì confermata dal divieto di avvalimento di tale requisito sancito espressamente dall’art. 89, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito “trasferibile” da un operatore economico all’altro.L’ANAC richiama un caso giurisprudenziale, dove di recente (TAR Napoli, Sez. VIII, 18 gennaio 2018, n. 394) è stato esaminato il caso di una società che ha partecipato ad una gara acquisendo mediante avvalimento il requisito di capacità tecnica relativo al possesso di un determinato organico, costituto da almeno dieci addetti operanti in servizi analoghi a quelli di gara. L’impresa ausiliaria, che non disponeva della necessaria iscrizione all’ANGA, non è stata ritenuta idonea a svolgere quelle attività poiché, non disponendo delle professionalità richieste dal bando in termini di qualificazione del personale, non poteva fornirle in avvalimento.L’ausiliaria, in definitiva, non potrebbe prestare il proprio ausilio nello svolgimento dell’attività principale prevista dalla lex specialis (nel caso di specie i servizi di bonifica). E’ stato dunque affermato il principio che – se l’avvalimento serve a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse di cui essa risulti carente – la stessa impresa ausiliaria deve possedere le abilitazioni necessarie per affiancarsi all’ausiliata nello svolgimento delle prestazioni in relazione alla corretta esecuzione delle quali si rivela determinante la capacità tecnica da essa “prestata” alla avvalsa.Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al caso sotto l’esame dell’ANAC, dove l’avvalimento ha ad oggetto il requisito del possesso dell’attestazione SOA.Tale avvalimento, si legge nel parere, realizza un’integrazione temporanea dell’azienda del concorrente riguardo ai mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto. In particolare, si presuppone la messa a disposizione – da parte dell’ausiliaria – delle dotazioni materiali e immateriali che compongono la struttura aziendale preposta allo svolgimento delle attività cui la SOA si riferisce, e quindi dell’intera organizzazione, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito di acquisire l’attestazione da mettere a disposizione.L’impresa ausiliaria, per le prestazioni svolte con impiego delle risorse oggetto di avvalimento, è responsabile in via solidale con il concorrente verso la stazione appaltante ma – essendo priva di iscrizione all’ANGA – non è abilitata allo svolgimento di attività di bonifica di siti, ai sensi dell’art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006.

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