Il Parlamento europeo con la Risoluzione 17 gennaio 2019 recante “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” ritiene che occorra applicare meglio, in modo tempestivo ed efficace, sia la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento che la legislazione nazionale in materia, attraverso il rispetto dei limiti massimi stabiliti per saldare le fatture e attraverso misure volte a migliorare le norme sulle condizioni di pagamento e a scoraggiare le pratiche sleali; osserva che tali misure possono essere classificate in base alla loro natura (giuridica o volontaria), al loro campo di applicazione (orizzontale o settoriale) e al loro obiettivo (preventive, correttive o intese a produrre un cambiamento della cultura imprenditoriale); ritiene che la legislazione in vigore e i provvedimenti presi parallelamente in alcuni Stati membri riguardo alle violazioni abbiano iniziato a produrre un cambiamento culturale nelle pubbliche amministrazioni di tutta l’UE, determinando un generale calo dei ritardi di pagamento.In riferimento ad eventuali misure preventive, il Parlamento europeo:
In riferimento ai ritardi nei pagamenti segnaliamo che, recentemente, l’ANCE ha interpellato la Commissione Europea sulla legittimità delle clausole contrattualmente previste nei bandi ANAS e RFI, che ha confermato che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori devono avvenire, senza eccezioni, entro 30 giorni dalla data di emissione del SAL (Stato Avanzamento Lavori), conformemente alla Direttiva 2011/7/UE in materia di ritardo dei pagamenti.I bandi ANAS e RFI prevedono delle clausole secondo cui i pagamenti delle rate di saldo avvengono di fatto dopo 120 giorni, nel caso di ANAS, e dopo una media di 136 giorni, nel caso di RFI. Tali clausole, ancorché sottoscritte, sono quindi da considerarsi nulle.ANCE ha già avviato i necessari contatti con ANAS e RFI al fine di ottenere la rettifica di tutte le previsioni contrattuali non in linea con la normativa UE, anche con riferimento ai contratti in corso, predisponendo uno schema di riserva (cfr. allegato) volto ad ottenere il ristoro degli interessi per ritardato pagamento.La Commissione Europea ha già aperto due procedure di infrazione contro l’Italia in materia: la prima, promossa dall’ANCE nel 2014, relativa proprio alla continua violazione della sopracitata Direttiva; la seconda relativa all’articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici (2017/2090), a fronte della non conformità di tale normativa alle previsioni della direttiva sui ritardi di pagamento.Il parere, anche se ancora informale, della Commissione è abbastanza chiaro ed in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza europea in materia. La stessa Commissione suggerisce che il rispetto della legislazione UE avvenga tramite un eventuale ricorso ai tribunali nazionali.L’Ance invita, pertanto, le Associazioni Territoriali a farsi parte diligente con tutte le stazioni appaltanti per ottenere rettifiche alle situazioni contrattuali in essere, ritenendo che le stesse possano costituirsi in giudizio ad adiuvandum negli eventuali contenziosi avviati dalle singole imprese.
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