Nonostante durante i lavori di conversione siano state tante le proposte, con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 11 febbraio 2019, n.12 (conversione in legge del c.d. DL Semplificazioni), in materia di lavori pubblici le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) si sono ridotte all’innovazione dell’illecito professionale previsto dall’art. 80.Modifiche che hanno avuto l’unico obiettivo di rispondere ad una delle recenti contestazioni relative al codice dei contratti pubblici contenute nella lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2019 al Governo italiano, con riferimento alla violazione delle norme riguardanti i motivi di esclusione.Sull’argomento, la Commissione europea aveva rilevato:
L’art. 5 (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria) del DL Semplificazioni sostituisce proprio la lettera c) dell’articolo 80, comma 5 del Codice con le seguenti:
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c -bis ) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c -ter ) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.Nella nuova versione viene, dunque, eliminata la previsione che riteneva rilevante, ai fini dell’esclusione, la risoluzione di un precedente contratto solo ove non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio.Modifica che non è piaciuta particolarmente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) che ha commentato: “Considerata la particolare indeterminatezza assunta dall’illecito professionale nella nuova versione normativa e tenuto conto dell’inserimento dei due nuovi motivi di esclusione, alle lettere c-bis e c-ter, si raccomanda alle imprese di prestare la massima attenzione alle autodichiarazioni da rendere in gara, al fine di scongiurare contestazioni di falso o di incompletezza dichiarativa, che potrebbero mettere a rischio la partecipazione alla gara e compromettere il possibile utilizzo dell’istituto del “self cleaning”, di cui all’art. 80, comma 7“.
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