Secondo il Tar Brescia, visto che non esiste sanzione per la violazione degli obblighi di centralizzazione degli acquisti, ogni ente locale può gestire autonomamente tutte le gare
TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 21 MARZO 2019, N.266
Un piccolo comune della Lombardia bandiva una procedura negoziata per l’affidamento di una concessione, che veniva contestata per mancato utilizzo di una centrale di committenza o di un’aggregazione ex art. 37 comma 3 del Dlgs. 50/2016, sul presupposto che, in relazione al valore della gara, il Comune dovrebbe essere considerato una stazione appaltante priva dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del Dlgs. 50/2016.
Secondo la pronuncia del Tar Brescia, che colpisce l’intero sistema degli obblighi di centralizzazione degli acquisti per i piccoli enti locali, le norme del codice come quelle sull’utilizzo di centrali di committenza o di un’aggregazione non sono di fatto vincolanti per i piccoli comuni, perché mancano le norme attuative del codice che permettono di sanzionarne la violazione.
Si legge nella sentenza che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall’art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante.
Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
Secondo il Tar Brescia finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione.
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