Gare a procedura negoziata: si può ricorrere all’avvalimento?Gare di appalto a procedura negoziata: l’avvalimento è sempre utilizzabile oppure no? Sull’ammissibilità delle imprese e rispondenza a requisiti ha dato una chiara indicazione il Tar Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza n.1529/2021 sul ricorso presentato da una RTI contro l’aggiudicazione di una gara a un’impresa che aveva ottenuto i requisiti richiesti dalla lettera di invito a partecipare utilizzando l’avvalimento.
In particolare, la RTI ricorrente contesta proprio come i requisiti dell’aggiudicataria siano stati dimostrati con l’avvalimento, in contrasto con la determinazione dirigenziale a contrarre, per cui non sarebbe stata in possesso della qualificazione nella “categoria OG6 in classifica III-bis” richiesta e non avrebbe potuto essere invitata alla procedura negoziata, nè tanto meno partecipare alla gara e risultarne vincitrice.
Diversamente, tali requisiti avrebbero dovuto essere posseduti a monte dell’invito, ai sensi dell’art. 63 del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e dell’art. 1, comma 2, lettera b) e dell’art. 3, comma 1, lett. uuu) della legge n. 120/2020 (ex Decreto Semplificazioni) relativa alla modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement su invito alle ditte iscritte.
Non solo: anche la lettera di invito sarebbe stata anche illegittima perché in contrasto rispetto alla determina a contrarre, perché consentiva la dimostrazione dei requisiti mediante il ricorso all’avvalimento.
Il Tar ha per prima cosa affermato che la procedura negoziata prescelta (ex art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) non impedisce il ricorso all’avvalimento, né vi sono norme ostative: l’avvalimento è, infatti, istituto di carattere generale con finalità pro-concorrenziali di matrice europea, che si applica anche a prescindere da una espressa disposizione della lex specialis.
Di conseguenza, non esiste alcuna incompatibilità dell’avvalimento con le procedure negoziate senza bando di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 che anzi estende l’applicabilità dell’art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 (procedure negoziate senza bando) a una casistica più ampia di lavori pubblici.
Inoltre non c’è una violazione dell’autovincolo nella determina a contrarre perché con essa:
Nel dubbio oltretutto le disposizioni di gara devono essere interpretate privilegiando il favor partecipationis e l’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.
Non solo: mentre la determina rappresenta un atto endoprocedimentale, la lettera di invito corrisponde al bando delle procedure selettive aperte e prevale rispetto agli altri atti di gara. La giusrisprudenza infatti afferma che in caso di eventuali contrasti tra le singole disposizioni della lex specialis (Bando, Disciplinare e Capitolato speciale) si fa riferimento a una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara, e quindi della lettera di invito.
Nulla vale nemmeno la contestazione della verifica dei requisiti in fase di aggiudicazione, regolarmente svolta:
Il ricorso è stato quindi respinto in ogni sua parte, confermando l’aggiudicazione della gara all’azienda che aveva ottenuto i requisiti richiesti tramite l’avvalimento.
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